Ecco i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva

Fissati i codici tributo necessari per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei valori di terreni agricoli ed edificabili e delle quote di partecipazione di società non quotate, posseduti al primo gennaio 2008, non in regime di impresa, da persona fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

La rateizzazione – Il pagamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2008. Sulle rate successive alla prima devono essere calcolati gli interessi del 3% annuo. La scadenza per effettuare il deposito della perizia giurata ed il versamento dell’unica o della prima rata è il 30 giugno 2008. In ogni caso, la perizia deve essere asseverata prima dell’eventuale atto notarile di vendita.

Modalità di pagamento – Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 esponendo nella sezione “Erario” il codice 8055 per le quote di partecipazione o il codice 8056 per i terreni edificabili o agricoli.

Gli anni – L’anno di riferimento da indicare è il 2008 anche in caso di rateizzazione. I contribuenti che hanno già rivalutato i beni in commento negli anni precedenti, possono aggiornare il valore ripetendo completamente il meccanismo: perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4% per i terreni agricoli ed edificabili e del 2% per le partecipazioni societarie. L’imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione può essere richiesta a rimborso se non sono trascorsi 48 mesi dalla data di versamento o dei singoli versamenti rateali.

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