Sui “rustici agevolati” benefici tributari

La norma in questione, in attesa dell’ennesima auspicata proroga, prevede a favore dei coltivatori diretti, degli IAP iscritti all’Inps e delle società agricole qualificate IAP ai sensi del D.Lgs 99/204 con lo IAP qualificante iscritto all’Inps, che intendono acquistare dei fondi rustici, notevoli agevolazioni tributarie.

Imposta – Per i soggetti sopra menzionati, il pagamento dell’imposta di registro e della ipotecaria, è richiesto in misura fissa,168 euro, e per la catastale all’1% del valore del trasferimento, anziché dell’8% complessivo per lo IAP non iscritto o non iscrivibile all’Inps e del 18% per tutti gli altri.

Cessione volontaria – Decade dalle agevolazioni fiscali l’acquirente che prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto agevolato cede volontariamente il fondo, ovvero, cessa di coltivarlo direttamente. Alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno revocato le agevolazioni tributarie originariamente concesse, nel caso in cui i fondi rustici in questione sono stati trasferiti in affitto a società di persone di cui facevano parte come soci gli stessi contribuenti proprietari del fondo “agevolato”. Secondo tali uffici, le agevolazioni decadono in quanto con l’affitto cessa la coltivazione diretta da parte del beneficiario delle agevolazioni.

La novità – Facendo riferimento alla legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (D.lgs n. 228/2001), la direzione centrale dell’agenzia delle entrate, invece, ha affermato che i coltivatori diretti o gli IAP mantengono i benefici tributari in questione ricevuti in qualità di imprenditori individuali, nell’ipotesi in cui decidano di costituire una società di persone conferendo in uso alla società, affitto o comodato, il fondo rustico “agevolato”. Infatti, tramite la società ed in qualità di soci, non si può ritenere interrotto l’esercizio dell’attività agricola.

Notizia tratta da Dimensione Agricoltura, giornale della Cia Toscana.

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