Libro Unico per l’agricoltura

Una concreta semplificazione in tema di lavoro anche per il settore agricolo è stata disposta dal “decreto d’estate” (DL 112/2008) con l’introduzione di un unico registro in sostituzione di tutti i registri con l’esclusione del libro infortuni. Il libro matricola ed il famigerato, più che famoso, Registro Impresa sono abrogati fin dal 25 giugno scorso, mentre potranno essere utilizzati fino a fine anno il libro paga ed il presenze che dovranno essere regolarmente vidimati fino alla loro definitiva uscita di scena il 16 gennaio 2009. Al loro posto il Libro Unico del Lavoro nel quale devono essere registrati i dati anagrafici, contrattuali previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione.

Libro Unico – Il Libro Unico può essere tenuto in tre modi diversi, stampa meccanografica in fogli mobili a ciclo continuo con preventiva numerazione e vidimazione presso l’Inail; stampa laser previa autorizzazione dell’Inail; supporto magnetico.

Presenze – Le presenze dei lavoratori devono essere registrate entro il giorno 16 del mese di successivo a quello di riferimento. I datori di lavoro agricoli che assumono dipendenti per un numero di giornate complessivo non superiore a 270 all’anno, sono esonerati dall’annotazione delle presenze nel Libro Unico. Deve essere conservato per almeno 5 anni e va tenuto presso la sede legale del datore di lavoro ed esibito tempestivamente in caso di controllo. Per le imprese che hanno attività mobili, itineranti, o con unità produttive distribuite nel territorio, i tempi per l’esibizione del Libro Unico in caso di controllo, verranno indicati dagli organi di vigilanza. Può essere tenuto previa delega, anche presso le Organizzazioni Professionali Agricole quale la Cia ed esibito, in caso di controllo, entro 15 giorni dalla richiesta.

Sanzioni – Attenzione alle sanzioni. Sono più lievi delle precedenti ma non sono irrilevanti, ad esempio, da € 500 a € 2.500 per l’omessa istituzione; da € 150 a € 1.500 fino a dieci dipendenti e da 500 a 3.000 oltre i dieci dipendenti per l’omessa o infedele registrazione dei dati determinanti ai fini retributivi, previdenziali o fiscali; ecc.

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