Raccolta delle olive, ancora da regolare il personale impiegato

In piena campagna della raccolta delle olive, si pone di nuovo e con la stessa gravità di tutti gli anni, il problema delle persone impegnate in questa attività senza la necessaria copertura assicurativa e previdenziale. Cosa assurda se si pensa che è in vigore una norma che consente di risolvere gran parte dei problemi, solo che il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno ritenuto opportuno attuarla quest’anno in via sperimentale solo per la vendemmia. Si tratta del “sistema dei voucher”. Tale sistema consente di impegnare i lavoratori nelle attività agricole stagionali in cambio di buoni nominativi del valore di 10 euro acquistati all’Inps dal datore di lavoro. Il compenso è esentasse e può essere corrisposto al lavoratore nella misura massima di 5 mila euro dal medesimo datore di lavoro che ha una disponibilità quale di 10 mila euro.

Importo – Nell’importo sono comprese la copertura assicurativa Inail e previdenziale Inps ma non danno diritto ad indennità di disoccupazione, maternità e malattia. Stiamo sollecitando il Ministero affinché il sistema voucher venga reso disponibile per tutte le attività stagionali, compresa, quindi, la raccolta delle olive già da quest’anno. In attesa di ciò ed a corredo del sistema in commento, riteniamo utile “rinfrescare” la memoria degli imprenditori sui sistemi alternativi o integrativi, fermo restando il fatto che tali sistemi non possono e non devono essere utilizzati per mascherare effettivi rapporti di lavoro dipendente.

Lavoro di parenti ed affini – E’ un importante innovazione introdotta già 5 anni fa dalla Legge Biagi. Consente l’impiego gratuito dei parenti e degli affini dell’imprenditore, non per forza coltivatore diretto o Iap, entro il 3° grado (vedi specchietto a fondo pagina). Le prestazioni dei parenti ed affini, non riconducibili al lavoro subordinato o autonomo, non fanno sorgere alcun obbligo contributivo. Il lavoro però deve essere prestato a titolo gratuito, fatti salvi il vitto, l’alloggio e gli eventuali rimborsi spese. Le prestazioni devono essere occasionali, oppure, se ricorrenti, devono interessare brevi periodi di tempo nel medesimo anno. Queste “forze lavoro” possono essere impegnate in tutte le attività definite agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, compreso l’agriturismo. Parenti entro il 3° grado:  1° grado: genitori e figli; 2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli); 3° grado: bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli o sorelle), pronipoti. Affini entro il 3° grado: 1° grado: suoceri; 2° grado: nonni del coniuge, cognati;
3° grado bisnonni del coniuge, zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), nipoti (figli dei cognati). Non rientrano in nessun caso i cognati/e intesi come coniugi delle sorelle/fratelli.

Contratto di compartecipazione – Si tratta di un contratto associativo che vede da una parte l’imprenditore e dall’altra il coglitore. Con il contratto, ce ne sono in circolazione molte versioni, l’imprenditore assegna al coglitore un numero preciso di piante i cui frutti verranno poi suddivisi in percentuali prefissate. L’imprenditore dovrà trattare il compartecipante come se fosse un dipendente. Le comunicazioni agli enti competenti e la gestione dello stesso dovrà essere la stessa di un dipendente, compreso il versamento dei contributi in relazione alle giornate “scaricate”. A fine raccolta al coglitore dovrà essere consegnato un modello di ripartizione dei redditi (CUD) con il quale l’imprenditore assegna una parte di reddito agrario quantificato in proporzione alla superficie di oliveto ed alle piante assegnate per la raccolta. Per la messa a punto del contratto e per la gestione del compartecipante è consigliabile riferirsi alla Confederazione ed in ogni caso di specificare bene nel contratto tutti gli aspetti connessi all’impiego di mezzi e strutture (carrelli, scale, reti, ecc.)
 
Vendita in campo dei prodotti – E’ un sistema non proprio rispondente alle esigenze dell’impresa ne tanto meno del coglitore, utilizzato, soprattutto, per la raccolta di ortaggi in pieno campo, di uva da tavola, ecc. in un rapporto tra impresa agricola produttrice-commerciante all’ingrosso. L’imprenditore vende il prodotto sulla pianta che poi sarà cura del coglitore raccogliere. Se si decide di utilizzare questo sistema è opportuno emettere una fattura di vendita in acconto anche di importo minimo e di riportare nella stessa i patti e le condizioni che si ritiene opportuno formalizzare (tempi, utilizzo mezzi, accesso a terzi soggetti, ecc.) da sottoscrivere dalle parti per presa visione ed accettazione. A fine raccolta dovrà essere emessa una fattura a saldo. Per la vendita in campo delle olive si applica l’aliquota Iva del 4%. Sarebbe bene dare data certa alla fattura/contratto anche se non espressamente richiesta, per “ufficializzare” le condizioni pattuite. Se il venditore è esonerato dalla contabilità IVA, quale alternativa alla fattura deve essere redatto un contratto che deve contemplare i patti e le condizioni del caso con la forma della scrittura privata alla quale dare data certa. Il corrispettivo per la vendita in pianta dei frutti deve essere considerato per valutare l’eventuale obbligo di ingresso in contabilità Iva nell’anno successivo.

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