Novità fiscali per l’agricoltura: penalizzante aumento tassazione redditi da energie rinnovabili

Il Decreto Legge approvato dal governo Renzi venerdì scorso, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene diverse misure fiscali che riguardano il settore agricolo. Le prime bozze del provvedimento– rende noto Confagricoltura Reggio Emilia – prevedevano, tra l’altro, un aumento generalizzato degli estimi catastali dei terreni (fino al 30% di rivalutazione), la revisione del regime speciale IVA in agricoltura, la cancellazione dell’esonero IVA per gli agricoltori con volume d’affari fino a 7.000 euro, la riduzione delle agevolazioni sul gasolio agricolo e altre norme penalizzanti per il settore. Molte di esse hanno subito modifiche che hanno visto impegnata Confagricoltura per annullarne o contenerne gli effetti. Restano invece gli interventi sulla revisione delle zone con terreni agricoli esenti dall’IMU e sulla modifica del regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. Più in particolare l’attuale articolo 22 del provvedimento prevede le seguenti misure.

Revisione delle zone con terreni agricoli esenti da IMU
– A decorrere dal 2014 vengono riviste le zone esenti da IMU. La revisione, che deve garantire un maggior gettito per l’erario non inferiore a 350 milioni di euro, sarà effettuata sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, con un eventuale differenziazione per i terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. E’ prevista la tassazione dei terreni collinari e la restrizione degli esoneri per i terreni di montagna. La misura trova applicazione a decorrere dal corrente anno, comporterà i primi effetti già dal versamento della prima rata IMU da effettuarsi entro il prossimo 16 giugno.

Energie rinnovabili da fonti agroalimentari
– Per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas, biomasse, fotovoltaico ecc.) il reddito imponibile non è più determinabile sulla base del reddito agrario, ma con l’applicazione del coefficiente di redditività nella misura del 25% del fatturato. Anche questa modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2014 per cui se ne deve tener conto ai fini dell’acconto dovuto per il corrente anno. Resta ferma la facoltà di optare per la determinazione del reddito in via ordinaria (a “costi e ricavi”). La misura riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica con cui viene esercitata l’attività agricola (imprese individuali, società semplici, Snc, Sas ed Srl).

Riduzione dell’aliquota IRAP dall’1,9% al 1,7% – Nell’ambito della riduzione generalizzata del 10% delle aliquote IRAP, l’aliquota ordinaria per il settore agricolo è ridotta dall’1,9% all 1,7%. Nel caso di determinazione dell’acconto in via previsionale per l’anno 2014 si deve tener conto della misura dell’aliquota dell’1,8%.

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