Influenza aviaria H5N8 a Mozambano (Mn). Restrizioni negli allevamenti del veronese

Un nuovo focolaio di influenza aviaria, riscontrato in un allevamento di volatili, nel comune mantovano di Mozambano, ha indotto la Regione Veneto ad emanare un’ordinanza che dispone una serie di misure restrittive per contenere l’eventuale diffusione del virus H5N8.

galline.jpgL’ordinanza istituisce un zona definita “di protezione” e una definita “di sorveglianza”, così come segue:
1)     zona di protezione così delimitata: Comune di Valeggio sul Mincio (Vr), a ovest della località Monte Magrino
2)     zona di sorveglianza così delimitata:
– Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a est della Località Monte Magrino;
– Comune di Villafranca di Verona (VR): a ovest di via Carlo Poma, Via De Amicis, via Gorizia, via dei
Dossi, SP24, SP54;
– Comune Sommacampagna (VR): a ovest via Cappello, strada Staffalo, golf club Verona;
– Comune di Sona (VR): a ovest di strada Località Casa Stefania, a sud di via Santini, a ovest di via Cason;
– Comune di Castelnuovo del Garda (VR): a ovest via Palazzina, via Crosara;
– Comune di Lazise (VR): a sud di Strada della Crosona, strada della Pelarola, a ovest di via Belvedere, a sud di via Marengo, a est di via Peschiera, a sud di strada del Capitel e strada dell’Orba;
– Comune di Peschiera del Garda (VR);

aviaria_mozambanoLe misure previste nella zona di protezione e di sorveglianza sono:

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c) attuazione di un’ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l’eventuale ulteriore diffusione dell’influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

Tra le ulteriori misure da applicare nella Zona di Protezione l’ordinanza prevede:

a)    L’isolamento del pollame
b)    La distruzione delle carcasse
c)    il divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all’interno dell’intera Zona, senza autorizzazione del veterinario ufficiale
d)    il registro dei visitatori dell’azienda
e)     il divieto di rimozione e spargimento di pollina
f)    Il divieto di trasporto carni di pollame dai macelli e dai depositi frigoriferi

Tra le misure da applicare nella Zona di Sorveglianza si prevede:
a)    Divieto di movimentazione di pollame, pulcini e uova
b)    Misure di biosicurezza per chiunque entri ina zienda
c)    Disinfezione dei veicoli e attrezzature utilizzati per trasporto pollame, carcasse, mangimi, liquami e qualsiasi altro materiale utilizzato negli allevamenti
a)    Registro dei visitatori dell’azienda

LEGGI L’ORDINANZA

OPGR_2017_02_17_N014 (2)

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