Ici e Imu. Un solo Iap o CD basta per qualificare il terreno agricolo anche se edificabile

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Importanti sentenze della Corte di Cassazione in materia di Ici e Imu ed aree edificabili: la conduzione del terreno-area edificabile da parte di uno IAP o CD, qualifica “agricola” l’area per tutti i comproprietari. E’ un tema tra i più spinosi in merito all’applicazione dell’Ici e dell’Imu: quando e se spettano le agevolazioni previste per i terreni agricoli condotti da IAP o CD e qualificati dal comune aree edificabili. La norma stabilisce che ai fini Ici ed Imu non devono essere considerate aree edificabili i terreni posseduti e condotti dagli Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti, a condizione che vengano utilizzati nell’ambito delle attività agricole. La norma appare straordinariamente chiara, ma i comuni, con l’evidente interesse di fare cassa, spesso contestano il mancato pagamento di Ici ed Imu sugli stessi terreni.

imu.jpgPer i contribuenti, per molti comuni e per la Cassazione, invece, i tributi locali, se dovuti, devono essere determinati in base alla destinazione reale, ovvero, in base al reddito dominicale e non in base al valore normale dell’area edificabile, ovviamente molto più alto. Nei casi per i quali la Cassazione si è nuovamente espressa, il possesso dei terreni agricoli-aree edificabili, è di due coniugi, di cui solo uno in possesso della qaulifica di CD. La conduzione della parte di proprietà dell’altro coniuge non CD, avviene in base ad un contratto di comodato tacito. Il Comune ha contestato il mancato versamento dell’Imposta da parte del coniuge non CD, determinata sulla natura “edificabile” del terreno agricolo. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, ha nuovamente affermato che il trattamento di favore previsto dalla norma viene attribuito sulla base di un criterio oggettivo: l’esercizio effettivo di attività agricole sull’area definita edificabile dal Comune. L’esercizio dell’attività agricola quindi, rende praticamente ed inequivocabilmente impossibile lo sfruttamento edilizio dello stesso terreno, se non altro fino a che l’attività agricola permane. Tale circostanza, di conseguenza, si riflette anche sui comproprietari non in possesso della qualifica di CD o IAP. Il principio rinnovato ed espresso dalla Cassazione con le sentenze in commento, seppure riguardanti l’Ici, possono senza dubbio essere estese all’Imu ed alla Tasi, così come previsto dalla norma e confermato dal Dipartimento delle finanze.

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