Gasolio ad accisa agevolata. Il comodato deve essere scritto e registrato

L’Agenzia delle dogane pone fine ad una vicenda che si trascinava ormai da anni e che aveva trovato una, seppur parziale definizione con un pronunciamento della Agenzia delle entrate. Per ottenere il carburante a tariffa accisa agevolata (ex UMA), il conduttore del fondo rustico in forza di un contratto di comodato, dovrà avere un atto scritto ed in regola con l’Imposta di registro.

serra.jpgNel 2003 un pronunciamento dell’Agenzia delle entrate aveva “sopito” (ma non risolto evidentemente) il problema: in caso di necessità (opposizione a terzi soggetti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, vedi la richiesta ex Uma) il comodatario conduttore avrebbe potuto presentare una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non per forza a firma congiunta del comodatario e del comodante, al fine di comprovare il titolo di conduzione. Solo nel caso in cui il contratto fosse stato redatto in forma scritta, il comodatario avrebbe dovuto inserire nella dichiarazione appena citata, gli estremi dell’avvenuta registrazione (e pagamento della conseguente imposta). Con il pronunciamento delle Dogane però, questa “semplificazione” non può più essere spesa, per ragioni di tutela dell’interesse fiscale, viste le numerose truffe riscontrate sulle assegnazioni. Gli imprenditori agricoli, quindi, per poter ottenere i carburanti a tariffa accisa agevolata in conseguenza delle attività agricole esercitate su fondi rustici condotti in comodato, devono obbligatoriamente formalizzarlo in forma scritta e provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate, sopportando la conseguente imposta di registro di € 200. Trattandosi di una interpretazione ufficiale dell’Agenzia nazionale, riteniamo la novità in commento immediatamente operante.

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