Agricoltori esonerati dalla contabilità IVA. Tempo di verifiche

Le imprese agricole beneficiano di un regime speciale per l’IVA che consente di non tenere la contabilità fino a che nell’anno precedente non hanno superato € 7.000 di volume d’affari (fatturato al netto dell’Iva). Fino al predetto limite, e sempre che non abbiano effettuato degli acquisti da operatori Comunitari, gli agricoltori devono solo numerare e conservare le fatture di acquisto inerenti l’attività, e richiedere all’acquirente dei propri prodotti l’emissione dell’autofattura. Il superamento del limite di € 7.000 nel corso dell’anno fa scattare dall’anno successivo l’obbligo della tenuta della contabilità IVA. Oltre al rispetto del predetto limite, le imprese esonerate per il 2011 devono verificare se nello stesso anno hanno venduto prodotti non agricoli, ad esempio, trattori ed attrezzature agricole, ma anche prodotti ottenuti dalla trasformazione dei propri prodotti, quali, marmellate, succhi o sottolio, carni macellate, salumi, ecc. Nel primo caso l’imprenditore è tenuto a versare l’Iva incassata dalla vendita del trattore o dell’attrezzatura agricola, ma non ha obblighi contabili per il 2012. Se ha venduto prodotti trasformati, anche se gran parte di questi sono compresi ma solo ai fini reddituali, fra i prodotti agricoli propriamente detti, ai fini Iva sono considerati prodotti non agricoli. Se il fatturato per la cessione di questi prodotti ha superato nel 2011 il rapporto 1/3 – 2/3 con i prodotti agricoli “puri”, dal 2012 l’imprenditore è obbligato alla tenuta della contabilità. In caso di riscontro positivo rispetto alle verifiche di cui sopra, è opportuno rivolgersi tempestivamente presso gli uffici della Confederazione per provvedere agli adempimenti del caso.

Da Dimensione Agricoltura, novembre 2011

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