Agricoltori esonerati IVA: obbligo degli elenchi clienti e fornitori

Anche gli agricoltori esonerati dalla contabilità IVA devono presentare entro il prossimo 30 aprile gli elenchi clienti e fornitori. L’adempimento, disposto dalla Legge di stabilità è finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, ed utilizza il sistema di comunicazione già previsto per le imprese obbligate alla contabilità IVA, meglio conosciuto come “spesometro”. Gli imprenditori agricoli esonerati dalla contabilità IVA sono quelli che nell’anno precedente non hanno superato il volume d’affari costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, di 7mila euro e per tale motivo sono esonerati dalla tenuta delle contabilità nell’anno successivo. Tali imprenditori sono tenuti alla sola numerazione e conservazione delle fatture di acquisto inerenti le attività esercitate. Le cessioni dei prodotti vengono certificate con le autofatture emesse a cura degli acquirenti, se in contabilità IVA. Per adempiere a tale obbligo, gli imprenditori dovranno riferirsi alle associazioni di categoria che dovranno registrare per loro conto, seppure in modo semplificato, le fatture di acquisto e le autofatture ricevute dagli imprenditori presumibilmente nel corso di tutto il 2012, e trasmetterle telematicamente all’Agenzia delle entrate. Anche gli agricoltori esonerati dalla contabilità IVA devono presentare entro il prossimo 30 aprile gli elenchi clienti e fornitori. L’adempimento, disposto dalla Legge di stabilità è finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, ed utilizza il sistema di comunicazione già previsto per le imprese obbligate alla contabilità IVA, meglio conosciuto come “spesometro”. Gli imprenditori agricoli esonerati dalla contabilità IVA sono quelli che nell’anno precedente non hanno superato il volume d’affari costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, di 7mila euro e per tale motivo sono esonerati dalla tenuta delle contabilità nell’anno successivo. Tali imprenditori sono tenuti alla sola numerazione e conservazione delle fatture di acquisto inerenti le attività esercitate. Le cessioni dei prodotti vengono certificate con le autofatture emesse a cura degli acquirenti, se in contabilità IVA. Per adempiere a tale obbligo, gli imprenditori dovranno riferirsi alle associazioni di categoria che dovranno registrare per loro conto, seppure in modo semplificato, le fatture di acquisto e le autofatture ricevute dagli imprenditori presumibilmente nel corso di tutto il 2012, e trasmetterle telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Da Dimensione Agricoltura, gennaio 2013

Informazione pubblicitaria