Le novità sui contratti per la cessione di prodotti agricoli

La conversione in legge del Decreto sviluppo a fine dicembre, ha portato una rilevante novità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari. L’ormai conosciuto articolo 62 della legge 27/2012, dispone che in caso di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, le parti devono stipulare un contratto scritto, nel quale, tra le altre cose, vengono disciplinati tassativamente i termini di pagamento: 30 giorni per i prodotti deperibili, 60 per i non deperibili. Tra le tante difficoltà applicative, da più parti veniva denunciata quella che si creava quando le parti erano rappresentate da imprenditori agricoli, comprese le cooperative. La norma di modifica in commento, esclude dalla disciplina dell’art.62, i contratti conclusi fra imprenditori agricoli. Se tra gli imprenditori agricoli vi è un contratto concluso, quindi, le operazioni di cessione/acquisto non rientrano nella disciplina dell’art. 62. Il termine concluso deve essere inteso come definito, ovvero, le parti si sono accordate circa i termini e le modalità di fornitura dei beni oggetto della transazione. In assenza di contratto, anche le operazioni tra imprenditori agricoli sono soggette all’art.62. Contratto per il quale consigliamo la forma scritta. Le operazioni che escono dall’art. 62 (tra imprenditori agricoli) rientrano nella generale disciplina delle transazioni commerciali, disciplinate dal D.Lgs 231/2002, recentemente modificato. Tale disposizione non detta termini di pagamento tassativi così come invece fa l’art.62, ma impone comunque la determinazione espressa degli stessi termini, che deve essere provata per iscritto. In definitiva, quindi, seppure con una maggior elasticità sui termini di pagamento, potremmo dire che quello che è uscito dalla finestra rientra dalla porta. Dal primo gennaio i contratti conclusi tra imprenditori agricoli devono riportare termini di pagamento espressamente pattuiti ed in forma scritta. Termini che possono essere quindi diversi da 30 o 60 giorni, ma in ogni caso non devono essere gravemente iniqui per il creditore, pena la dichiarazione di nullità dei patti contrattuali.

Da Dimensione Agricoltura, gennaio 2013

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