IMU 2013 Versamento sospeso anche per i fabbricati rurali ed i terreni

Sospeso il versamento almeno fino al 16 settembre dell’IMU 2013 anche per i fabbricati rurali ed i terreni! Non possiamo che essere (moderatamente) soddisfatti della decisione del Governo di sospendere il versamento dell’Imposta oltre che per le abitazioni principali agli “strumenti di lavoro” degli imprenditori agricoli. Dopo mesi di (civili ed argomentate) battaglie, la Confederazione e le altre OOPP ottengono un primo importante risultato, in attesa delle definitiva abrogazione o sostanziale attenuazione dell’IMU in agricoltura. La sospensione dal pagamento della prima rata 2013 agisce per le seguenti categorie di immobili:
• abitazione principale e relative pertinenze (una per tipo: C2, C6, C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
• terreni agricoli e fabbricati rurali
Attenzione però, i fabbricati rurali per poter beneficiare della sospensione devono aver presento (ed ottenuto) la domanda di annotazione della condizione di ruralità in visura catastale.
Tale disposizione è legata alla complessiva riforma dell’imposizione immobiliare che dovrà essere attuata dal Governo entro il prossimo 31 agosto. In caso contrario l’IMU sarà comunque dovuta con scadenza della prima rata il 16 settembre.

IMU 2012: la dichiarazione entro il 30 giugno – Il 30 giugno è il termine unificato per la presentazione della dichiarazione annuale che interessa gli immobili soggetti ad IMU che hanno subito variazioni non individuabili dai Comuni. Sono interessati soprattutto i cambi di destinazione ed uso degli immobili (da prima casa a locazione e viceversa, concessione in comodato, ecc.), mentre le variazioni di intestazione (contratti di compravendita, successioni, variazioni catastali, ecc.) non devono essere comunicati. Per questi ultimi, infatti, i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione consentono ai comuni la rilevazione automatica. Per la tardiva presentazione della dichiarazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Da Dimensione Agricoltura, giugno 2013

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