Decreto del Fare, novità anche per l’agricoltura

La conversione in legge del Decreto Fare ha portato alcune novità anche nell’ambito del settore produttivo agricolo.

Legge Sabatini – Anche le imprese agricole piccole e medie possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e beni strumentali di impresa, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia. L’agevolazione interessa anche gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali.

Accise sul gasolio – Per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, sul gasolio usato dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa gestione previdenziale per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, sarà applicata l’accisa per l’anno 2013, pari a € 25 per 1.000 litri. Alla richiesta di assegnazione l’interessato deve impegnarsi a rispettare la riduzione progressiva del consumo di gasolio per finalità ambientali. Un decreto interministeriale (Ministero dell’Agricoltura-Ministero dell’Economia e delle Finanze) disciplinerà le modalità applicative.

Vendita diretta di prodotti agricoli – Non è più dovuta la comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, oltre che per la vendita effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici o locali. In caso di vendita diretta è ammesso il consumo immediato dei prodotti acquistati presso i locali dell’imprenditore agricolo, fatto salvo il divieto di “servizio assistito di somministrazione”. I locali dove viene effettuata la vendita non cambiano destinazione d’uso. In caso di vendita online, la stessa può essere iniziata senza attesa contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo sede dell’azienda di produzione.

Responsabilità solidale dell’appaltatore – L’appaltatore fino a questo momento rispondeva solidalmente con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dallo stesso subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in tale ambito. Con decorrenza dal 22 giugno 2013, viene cancellata la responsabilità per quanto riguarda l’Iva, mentre rimane ferma quella in materia di ritenute.

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