Prestazioni occasionali Dopo i voucher, ecco la nuova versione dei buoni lavoro

Non è vero che ciò che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra: abrogati i voucher, almeno inizialmente semplici da utilizzare, il legislatore ha introdotto un pazzesco sistema di gestione delle prestazioni occasionali. E’ comunque vero che negli ultimi mesi di vigenza dei voucher, il sistema di gestione era talmente complesso ed articolato da risultare anch’esso pazzesco.

voucher_lavoro_accessorio_inps_2012.jpgCome si gestiscono le nuove prestazioni occasionali? Il prestatore (lavoratore) non può complessivamente ottenere più di € 5.000 netti da tutte le attività prestate con tale sistema anche se con più utilizzatori; l’utilizzatore (datore di lavoro), non può erogare più di 5mila euro netti per la totalità dei prestatori (per i compensi erogati a pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati o percettori di misure di sostegno al reddito, quanto erogato viene considerato al 75%); l’utilizzatore non può erogare più 2.500 euro al prestatore. Le ore per le quali si può impegnare i lavoratore non può superare il limite di 280. Per il settore agricolo, la durata massima della prestazione deve essere determinata rapportando l’importo massimo di € 2.500 con la retribuzione oraria prevista dal Contratto per la prestazione richiesta. Il lavoratore non può essere impegnato con la prestazione occasionale se ha in corso (o lo ha avuto nei sei mesi precedenti) un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso datore di lavoro. Il compenso percepito dal lavoratore non ha riflessi sullo stato di disoccupazione ed è esente da Irpef. Per gli immigrati, il compenso rileva ai fini della quantificazione del reddito minimo necessario al rilascio del permesso di soggiorno. Sia il datore di lavoro che il lavoratore devono registrarsi sul sito dell’Inps. Il datore di lavoro versa all’Inps le somme dovute al lavoratore per le attività prestate, utilizzando il modello F24. Il compenso viene erogato al lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale. Se il datore di lavoro non svolge e/o non impegna il lavoratore nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, ma richiede la prestazione in ambito personale (assistenza domestica, assistenziale e di insegnamento), verrà virtualmente dotato di un “Libretto di famiglia”. Il valore nominale del titolo di pagamento è di € 10, di cui € 8 spettanti al lavoratore ed il restante destinato alla copertura previdenziale, assicurativa ed oneri di gestione. Il datore di lavoro, non oltre il terzo giorno del mese successivo alla prestazione, deve comunicare all’Inps i dati del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata e l’importo del compenso da erogare.

alLavoroNeiCampi_ok.jpgIl lavoratore sarà informato dall’Inps dell’avvenuta comunicazione. Per gli imprenditori, viene introdotto il “Contratto di prestazione occasionale”. Le imprese agricole non possono utilizzare tale modalità, se non per l’impegno di pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati o percettori di misure di sostegno al reddito, che non devono essere iscritti nei più recenti elenchi comunali degli operai agricoli a tempo determinato (OTD). L’impresa agricola non deve avere più di cinque dipendenti fissi (OTI). L’importo minimo del compenso orario è pari alla retribuzione prevista dal Contratto per la medesima prestazione, alla quale è necessario sommare il 33% a titolo di contributi, il 3,5% per l’assicurazione contro gli infortuni, l’1% per i costi di gestione. L’importo giornaliero del compenso non potrà comunque essere inferiore a quattro ore a prescindere se l’effettiva durata della prestazione è inferiore. Con un anticipo di almeno 60 minuti, il datore di lavoro deve comunicare all’Inps i dati del lavoratore, il luogo di svolgimento, la durata della prestazione che non può superare tre giorni consecutivi, il compenso da corrispondere. La comunicazione è revocabile (ma fate attenzione!) entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello comunicato quale conclusione dell’attività. Particolarmente pesanti le sanzioni: in caso di superamento della soglia di € 2.500 per la prestazione o per superamento della durata massima annuale, il rapporto di lavoro occasione viene automaticamente trasformato in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno (OTI). Sanzioni da 500 a e 2.500 per le altre irregolarità.

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