Liquidazioni periodiche Iva. Da quest’anno altro cambio e nuovo modello

Paesaggio della campagna Toscana

Nuovo modello per la comunicazione della liquidazione periodica Iva. Le novità riguardano soprattutto le cosiddette “operazioni straordinarie” (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti, ecc.), rese necessarie per un corretto collegamento tra la posizione fiscale del soggetto che si è estinto in favore di un nuovo soggetto giuridico e fiscale.

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Altra novità, certamente di generale portata per le imprese, è la necessità di compilare la casella in corrispondenza del sistema scelto per la determinazione dell’acconto Iva: “1” = metodo storico; “2” = metodo previsionale; “3” = metodo analitico-effettivo; “4” = metodi speciali per soggetti operanti in settore specifici (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.). Eventuali errori od omissioni potranno essere corretti inviando una nuova comunicazione sostitutiva della precedente, tassativamente prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente al predetto termine tassativo, l’errore od omissione richiedono anche la rettifica della dichiarazione IVA trasmessa. Novità (e righe del modello) specifiche per le imprese agricole in regime speciale Iva e per le attività agrituristiche in regime forfettario.
Per le prime, particolare importanza assume la corretta compilazione del modello in caso di passaggio di regime IVA, dallo speciale agricolo al regime ordinario, riportando nel VP5, l’eventuale imposta a credito derivante dalle rettifiche a favore, ad esempio, per i beni mobili ed immobili per i quali non è trascorso l’intero periodo di rettifica (5 anni per i primi, 10 per i secondi).

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