Superbonus 110% e società agricole. Interventi agevolati solo se concessi ai soci

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FIRENZE – I soci di una società di persone possono beneficiare del Superbonus 110% per gli immobili abitativi, solo se formalmente assegnati in uso agli stessi.

L’innovativa e certamente conveniente detrazione d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, di climatizzazione, antisismici ecc, realizzati sugli immobili abitativi, meglio conosciuta come Superbonus 110%, potrà essere sfruttata anche dai soci delle società di persone, così come dall’amministratore delle società di capitale.

Dato che sono normativamente esclusi dal beneficio in commento i soggetti che utilizzano gli immobili abitativi per scopi inerenti l’attività, è escluso che la società, in qualunque forma giuridica sia costituita, possa sfruttare la medesima agevolazione. Gli interessati devono quindi verificare e realizzare alcuni accorgimenti fondamentali, affinché in sede di controllo, l’Agenzia delle Entrate non abbia nulla da eccepire in merito alla
detrazione fruita:

a) idoneo titolo di possesso fin già dal momento di avvio dei lavori o al sostenimento delle spese se antecedente l’avvio dei lavori. Tra i titoli di possesso ammessi, tra gli altri, può essere l’uso, l’usufrutto o l’abitazione.

È necessaria quanto meno una delibera della società, preventiva all’inizio dei lavori o al pagamento delle spese, registrata a tassa fissa presso l’Agenzia delle entrate, con la quale la società concede l’uso dell’immobile al socio/amministratore.

Quest’ultimo dovrà poi provvedere a proprie spese a sostenere l’intervento che darà diritto al Superbonus 110%. Nel caso in cui l’immobile non ha l’annotazione di ruralità, potrebbe anche essere oggetto di concessione in affitto o comodato registrato presso l’Agenzia delle entrate.

b) Utilizzo residenziale dell’unità abitativa. Non è più richiesto il requisito dell’abitazione principale.

Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, è ammessa la detrazione in commento fino ad un massimo di due unità immobiliari per contribuente.

c) Abitazione unifamiliare o se plurifamiliare, rispondente alle caratteristiche di abitazione funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.

La prima caratteristica si realizza se l’abitazione ha almeno tre servizi esclusivi tra energia
elettrica, acqua potabile, gas e riscaldamento; la seconda viene rispettata quando l’accesso all’abitazione avviene direttamente da una strada pubblica, privata o in multiproprietà, da un cortile, giardino o scala esterna comune ad altri immobili ma che affaccia su strada, da un terreno di utilizzo non esclusivo.

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