Il diritto dell’Unione vieta l’aggiunta dell’alga Lithothamnium calcareum nella trasformazione di alimenti biologici quali le bevande biologiche a base di soia e di riso

LUSSEMBURGO – L’impresa tedesca Natumi produce bevande a base di soia e di riso. Essa vi incorpora l’alga rossa corallina Lithothamnium calcareum, sotto forma di polvere ottenuta da sedimenti di questa alga morta puliti, macinati ed essiccati. Tale alga marina contiene principalmente carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

La Natumi commercializza, in particolare, una bevanda denominata «Soja-Drink-Calcium», che reca l’etichettatura «bio» e le indicazioni seguenti: «con calcio», «con alga marina ricca di calcio» e «con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium».

Il Land della Renania settentrionale-Vestfalia (Land Nordrhein-Westfalen, Germania) ha avviato un procedimento diretto all’irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Natumi, per il fatto che l’impiego di carbonato di calcio, quale minerale, per l’arricchimento in calcio dei prodotti biologici è vietato, e ciò anche nel caso in cui l’arricchimento sia realizzato mediante l’aggiunta di alghe. Inoltre, secondo il Land, è vietato far figurare su siffatti prodotti diciture relative al calcio.

La Natumi riconosce che l’impiego di carbonato di calcio per arricchire i prodotti biologici in calcio è vietato. È proprio per questo motivo che numerosi produttori di bevande biologiche a base di soia, di riso e di cereali vi aggiungono l’alga Lithothamnium calcareum, naturalmente ricca di calcio. Secondo la Natumi tale alga costituisce un’alternativa naturale al calcio il cui impiego per arricchire i prodotti alimentari biologici deve essere autorizzato.

Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, nella trasformazione di alimenti biologici quali le bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.

Infatti, l’uso di un ingrediente non biologico di origine agricola negli alimenti biologici è autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni, segnatamente, l’impossibilità, senza ricorrere a tale ingrediente, di produrre o di conservare tali alimenti o di rispettare requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione. Orbene, non risulta che tali criteri siano soddisfatti per quanto riguarda la polvere di cui trattasi.

Inoltre, il diritto dell’Unione stabilisce norme rigorose per quanto riguarda l’aggiunta di minerali, come il calcio, nella produzione di alimenti biologici. Esso esclude, in linea di principio, l’uso del carbonato di calcio al fine di arricchire taluni prodotti in calcio, di modo che l’aggiunta del calcio nella trasformazione di alimenti biologici come le bevande a base di riso e di soia in questione, ai soli fini del loro arricchimento in calcio, è vietata. Di conseguenza, autorizzare l’utilizzo della polvere di cui trattasi quale ingrediente non biologico di origine agricola, nella trasformazione di alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio, equivarrebbe a consentire ai produttori di tali alimenti di eludere tale divieto.

 

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