UE. Una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin

LUSSEMBURGO – Un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha citato l’impresa PB Vi Goods dinanzi a un giudice tedesco per farle vietare la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico).

L’associazione ritiene che tale designazione sia contraria al diritto dell’Unione 1, secondo il quale il gin dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcole etilico di origine agricola e presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5 %.

Il giudice tedesco ha interpellato la Corte di giustizia a tal riguardo. La Corte constata che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come quella di cui trattasi come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico» è irrilevante a tal riguardo.

La libertà d’impresa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a tale divieto e non lo rende quindi invalido.

In particolare, il divieto non impedisce la vendita del prodotto in questione, ma solo di venderlo con la denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, il gin.

Inoltre, tale divieto è proporzionato, nella misura in cui mira a proteggere i consumatori da qualsiasi rischio di confusione circa la composizione dei prodotti e i produttori di gin che soddisfano i requisiti di diritto dell’Unione da una concorrenza sleale.

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