FIRENZE – Il dibattito politico di queste settimane, come di consueto in questo periodo dell’anno, si sta animando sul contenuto del disegno di legge in materia di bilancio pluriennale dello Stato, la cosiddetta Manovra.
Lo spazio riservato alle imprese agricole all’interno del testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre e adesso al vaglio delle camere è, a differenza degli scorsi anni, significativo, ma aldilà di alcune proroghe le novità introdotte sembrano comportare alcune criticità preoccupanti per il settore.
Esenzione IRPEF dei redditi fondiari CD/IAP «a scaglioni»
È prorogata l’esenzione dal pagamento dell’IRPEF per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Dunque, anche per l’anno di imposta 2026 analogamente a quanto previsto già nel 2024 e 2025, è confermata l’esenzione diversificata a seconda dello scaglione reddituale di riferimento:
▪ fino a 10.000 euro, redditi completamente esenti;
▪ per la fascia 10.000 /15.000 euro, concorrono alla base imponibile ai fini IRPEF per il 50%
▪ oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla base imponibile ai fini IRPEF
La portata reale di questa misura va tuttavia definita sulla base dell’effettivo beneficio ottenuto dagli agricoltori professionali titolari, in larghissima parte, di micro e piccole imprese agricole il cui reddito da terreni (agrario e dominicale) viene assorbito dall’ammontare dei contributi versati annualmente per la propria posizione previdenziale e per quella dei familiari a carico, che possono essere portati in deduzione dal loro reddito complessivo. Verso queste tipologie dell’imprenditoria agricola la misura non produce alcun effetto, mentre assume rilevanza per quegli imprenditori agricoli professionali titolari di redditi dei terreni che eccedono la franchigia di deduzione dei contributi INPS.
Misure di contrasto alle indebite compensazioni
A partire dal 1° luglio 2026 vengono introdotte alcune importanti e preoccupanti novità sul trattamento dei crediti d’imposta.
In particolare, i crediti d’imposta che non derivano dalla liquidazione delle imposte non potranno più essere utilizzati in compensazione per il pagamento di alcuni debiti specifici indicati dall’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g) del D.lgs. 241/1997; si tratta in particolare di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS per le posizioni dei lavoratori autonomi, tra cui gli agricoltori, e dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.
Questo divieto si applica anche nel caso in cui i crediti siano stati trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario, impedendo così che il trasferimento possa aggirare la norma.
Tra i soggetti maggiormente penalizzati gli imprenditori agricoli rischiano di subire il maggior impatto dall’introduzione di questa nuova limitazione in quanto i crediti diversi da IVA e IRPEF, quali i crediti d’imposta, rischiano di non poter essere utilizzati per mancanza di “materia prima” da compensare; infatti la parte preminente dei debiti compensati dalle imprese agricole con i crediti d’imposta ha natura contributi (contributi previdenziali propri o dei propri dipendenti) e il venire meno di questa possibilità rischia di creare una forte stress finanziario per molte imprese agricole, soprattutto di piccole e medie dimensioni.
Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come Gas naturale
Dal 1° gennaio 2028 vengono abrogate le disposizioni relative all’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per imprese artigiane, agricole e usi industriali (e l’imposta regionale sostitutiva per utenze esenti). Per il 2027 rimane comunque l’obbligo di dichiarare gli acconti e fare i conguagli; dunque, i soggetti obbligati fino all’entrata in vigora della disposizione abrogativa devono:
– dichiarare nella dichiarazione semestrale (art. 26-ter T.U.I.R.) gli acconti versati relativi a questi tributi.
– entro marzo 2028, effettuare i versamenti a conguaglio delle somme dovute.
– eventuali eccedenze versate possono essere richieste a rimborso alla Regione competente.
Iper ammortamento 2026
Il DDL Bilancio 2026 reintroduce l’iper-ammortamento, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 (ad eccezione del settore agricolo, v. art. 96) L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibilità di estensione al 30 giugno 2027, a condizione che entro la fine del 2026 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Gli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0 resteranno applicabili soltanto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o entro giugno 2026, in caso di prenotazione). La nuova disciplina si rivolge a tutti i titolari di reddito d’impresa che investono in beni strumentali nuovi. Tuttavia, per accedere all’agevolazione, è essenziale essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti previdenziali e assistenziali. Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità aziendale o soggette a procedure concorsuali, così come quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o che non rispettano le norme di sicurezza e regolarità contributiva. La maggiorazione dell’ammortamento riguarda sia i beni materiali che immateriali strumentali nuovi, purché compresi negli allegati A e B L. 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Sono compresi anche i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi impianti di stoccaggio e specifici moduli fotovoltaici. Gli investimenti devono essere orientati a ridurre i consumi energetici della struttura produttiva o dei processi aziendali.
Il beneficio si articola su diversi scaglioni, a seconda dell’entità dell’investimento e delle caratteristiche dell’intervento.
Viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
– 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:
- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (elencati negli allegati A e B della legge 232/2016), effettuati dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura il cui reddito rientra nei limiti di agrarietà di cui all’articolo 32 TUIR,, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027 (a condizione che entro il 31 dicembre 2026 l’ordine sia accettato dal venditore o siano stati pagati acconti in misura pari o superiore 20% del costo) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro.
Come già chiarito più volte, nel caso di beni acquistati tramite locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore.
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’impresa, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquistati tramite locazione finanziaria entro il quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta viene ridotto proporzionalmente. L’eventuale maggior credito già utilizzato deve essere restituito senza sanzioni.
Il credito d’imposta di cui al presente articolo spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la contabilità devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o società iscritti nella sezione A del registro (DLgs 39/2010). Per tali imprese, le spese sostenute per ottenere questa certificazione possono essere aggiunte al credito d’imposta fino a 5.000 €.
I limiti di questa misura sono evidenti e fortemente penalizzanti per il settore agricolo: 1) in primis per la dotazione finanziaria che, alla lettura della norma, appare irrisoria, ossia solo 2 milioni e 100mila euro a disposizione di tutte le imprese agricole italiane che intendono investire in innovazione tecnologia per ammodernare le loro impresa; 2) per l’appesantimento burocratico determinato dalla necessità di certificazione dell’investimento da parte di un revisore legale o società di revisione che fa pensare che l’obiettivo del legislatore è quello di sostenere essenzialmente investimenti da parte di imprese agricole di dimensioni significative.
Misure in materia di accisa sui carburanti
A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 cent/litro mentre quella sul gasolio è aumentato di 4,05 cent/litro. Tale aumento non si applica al gasolio utilizzato per gli impieghi agricoli e della pesca per cui è già prevista strutturalmente una riduzione dell’accisa.
FONTE – Dimensione Agricoltura – Novembre 2025
















-150x134.jpg)




