Prodotti fitosanitari. UE: la proroga temporanea dell’approvazione delle sostanze attive non può essere applicata in modo automatico. Concessioni non superiori a 10 anni

LUSSEMBURGO – Secondo il diritto dell’Unione Europea, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari richiede, tra l’altro, che la sostanza attiva in essi contenuta sia approvata dalla Commissione europea.

Tale approvazione è concessa, in linea di principio, per un periodo non superiore a 10 anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di 15 anni. La Commissione può anche prorogare temporaneamente l’approvazione delle sostanze attive quando risulta che essa
scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo.

Lo stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause T-412/22; PAN Europe/Commissione, T-94/23; Pollinis France/Commissione e T-565/23; Aurelia Stiftung/Commissione

A seguito dell’adozione, da parte della Commissione, di regolamenti di esecuzione che hanno prorogato nuovamente il periodo di approvazione di tre sostanze attive utilizzate in alcuni prodotti fitosanitari, ossia il boscalid, la dimossistrobina e il glifosato, tre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro hanno chiesto, separatamente, alla Commissione un riesame interno di tali regolamenti.

In tal modo, hanno rimesso in discussione la conformità della proroga del periodo di approvazione al diritto dell’Unione.

Di fronte al rifiuto della Commissione, le associazioni hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento delle decisioni di rigetto delle loro richieste di riesame interno.

Nelle sentenze pronunciate oggi, il Tribunale accoglie tali ricorsi e annulla le suddette decisioni di rigetto.

Il Tribunale osserva che la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ha carattere provvisorio ed eccezionale. Essa deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e, di conseguenza, non può essere applicata in modo automatico, o addirittura sistematico.

La durata della proroga deve essere valutata dalla Commissione caso per caso ed essere sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo di ogni sostanza attiva. Tale periodo deve durare soltanto il tempo necessario per completare la procedura di rinnovo, né più né meno. Pertanto, il Tribunale ritiene contrario al diritto dell’Unione l’approccio della Commissione che ha optato per proroghe più brevi e, se del caso, ripetute, anziché per
un unico periodo più lungo e calcolato tenendo conto delle circostanze del caso di specie.
Il Tribunale ricorda che la proroga dell’approvazione è subordinata alla condizione che il ritardo della procedura di rinnovo sia indipendente dalla volontà del richiedente. A tale proposito, la Commissione è tenuta a esaminare, in modo obiettivo e concreto, il ruolo del richiedente nei ritardi osservati nel corso di tale procedura e ad accertarsi che egli non abbia agito in modo da causare ritardi o da contribuirvi. In particolare, anche se tale ritardo
è, almeno in parte, imputabile alle altre autorità coinvolte nella procedura in questione, ciò non è sufficiente per escludere il ruolo del richiedente.

Egli stesso potrebbe contribuire al ritardo, in particolare se la qualità dei dati forniti si rivela insufficiente.

Secondo il Tribunale, non procedendo a una tale interpretazione del diritto dell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto che giustifica l’annullamento delle sue decisioni, le quali hanno respinto le richieste di riesame interno di regolamenti che hanno prorogato il periodo di approvazione del boscalid, della dimossistrobina e del glifosato.


NOTE

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive (…) boscalid (…). Si trattava della quinta proroga del periodo di approvazione del boscalid.

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive (…) dimossistrobina (…). Tale regolamento prevedeva una sesta proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina.

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato. Era la quarta volta che l’approvazione del glifosato veniva prorogata.

5 La richiesta presentata dalla Pollinis France riguardava la proroga del periodo di approvazione del boscalid, quella della PAN Europe riguardava la dimossistrobina e quella dell’Aurelia Stiftung il glifosato. Le richieste di riesame interno sono state presentate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

6 L’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

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