FIRENZE – La legge di bilancio 2026 ha fissato in maniera definitiva la disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro in agricoltura note come LOAgri.
L’istituto del lavoro occasionale agricolo (LOAgri), originariamente introdotto dalle legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) e successivamente prorogato di anno in anno fino alla recente stabilizzazione, presenta un regime contrattuale specifico riservato alle aziende agricole regolarmente iscritte alle gestioni previdenziali di competenza. Tale strumento è vincolato esclusivamente all’esecuzione di attività stagionali – quali semina, raccolta, potatura o trasformazione (vinificazione e molitura) – e alle attività agrituristiche.
Il limite temporale per l’utilizzo di tali prestazioni è fissato tassativamente in 45 giornate di lavoro effettivo per ogni singolo prestatore nell’arco dell’anno solare.
Sotto il profilo soggettivo, la qualifica di operaio agricolo a tempo determinato occasionale (Otdo) è limitata a specifiche categorie: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, Discoll, mobilità in deroga o assegno di inclusione), pensionati di vecchiaia o anzianità, e giovani studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi con età inferiore ai 25 anni. Una condizione ostativa fondamentale riguarda la continuità professionale: ad esclusione dei pensionati, i prestatori non devono aver intrattenuto rapporti di lavoro subordinato ordinario nel settore agricolo nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto LOAgri.
L’iter amministrativo impone al datore di lavoro la verifica preventiva dei requisiti soggettivi mediante l’acquisizione di un’autocertificazione prodotta dal prestatore. È inoltre obbligatorio l’invio della comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, la quale può coprire un arco temporale fino a 12 mesi, fermo restando il limite delle 45 giornate
effettive. La copia di tale comunicazione assolve contestualmente all’obbligo di
informativa al lavoratore.
Dal punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro, la prestazione deve essere registrata nel Libro unico del lavoro (Lul) e il compenso erogato tramite strumenti di pagamento tracciabili. Il regime contributivo applicato è quello della contribuzione unificata agricola, con il beneficio dell’aliquota ridotta prevista per i territori svantaggiati (pari a una riduzione del 68%), indipendentemente dall’effettiva ubicazione dei fondi agricoli. Infine, l’azienda è tenuta al possesso del codice Cida e all’invio della dichiarazione mensile Posagri, uniformandosi alle procedure previste per la manodopera ordinaria.
FONTE – Dimensione Agricoltura – Febbraio 2026






















