Relazioni agronomiche, chiarezza sulle competenze

Al fine di evitare che errate letture della Sentenza del Consiglio di Stato n. 6610 del 21.10./30.12.2008, apparse recentemente sulla stampa, provochino non corrette interpretazioni sulle competenze professionali in materia di relazioni tecniche agronomiche per lo smaltimento dei liquami zootecnici, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Conaf) ritiene di dover precisare che tale sentenza del Consiglio di Stato – che ha riformato la pronuncia del Tar Piemonte che aveva rigettato il ricorso promosso dal Collegio dei Geometri avverso la delibera 13043/1997 della Giunta Provinciale di Asti (che disciplinava la procedura per il rilascio dell’autorizzazione per lo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura, disponendo che alla relativa istanza dovesse essere allegata una relazione tecnica agronomica redatta da un laureato in scienze agrarie e forestali o da un perito agrario abilitato alla professione) – si limita ad affermare che le competenze relative alle attività professionali vanno verificate sulla base di quelle riservate dalle legge, enumerate nei rispettivi ordinamenti delle professioni, escludendo che la normativa regolamentare o amministrativa emanata dalla P.A. possa in qualche modo integrare o derogare le prime (in particolare vi è la riserva a favore della Legge Statale , ai sensi dell’art. 117 Cost., comma II, lettera g, residuando alla Legislazione Regionale, di natura concorrente, gli aspetti della materia delle professioni delimitati dal DLgs 2.2.2006 n. 30 c.d. "Legge La Loggia" sulla base dei principi fondamentali dettati dalla Legislazione Statale; vedi anche in senso conforme Corte Cost., Sentenza 24 ottobre – 3 novembre 2005 n.405),.

La precisazione – "La sentenza del Consiglio di Stato, in realtà – sottolinea il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali -, non si pronuncia in ordine alle competenze dei Geometri in materia di relazione tecnica agronomica per lo smaltimento dei liquami zootecnici (essendo la  statuizione di natura esclusivamente demolitiva della sentenza impugnata, ma non certo additiva a favore dei Geometri, di competenze che gli stessi non possiedono secondo il loro ordinamento professionale)". Per questo si ricorda che proprio il Consiglio di Stato, con decisione 1491/1997, pronunciandosi sul significato e la portata del termine “tecnico agricolo” (indicante i professionisti con competenze in materia agronomica), su richiesta avanzata dal Collegio Nazionale dei Geometri, ha chiarito che: “per quanto possa essere ampia la competenza professionale dei geometri alla luce della normativa professionale e delle singole normative di settore, non sembra possa essere messo in dubbio che essa non possa, di per sé, essere annoverata nella nozione di “tecnico agricolo”….La verità è che l’appellante  (Collegio Nazionale ei Geometri) muove da un presupposto errato, che cioè la figura del geometra, il quale durante il corso dei suoi studi abbia seguito insegnamenti in materia agraria, sia per ciò solo, idonea a legittimare la sua inclusione fra i tecnici agricoli…”. Alla luce di quanto sopra si ribadisce invece la indiscutibile competenza in materia di relazioni agronomiche dei dottori Agronomi e dottori Forestali sancita da una legge dello Stato.

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