Fotovoltaico: le regole per le imprese agricole

Finalmente l’Agenzia delle entrate è intervenuta a regolamentare il settore dell’energia calorica ed elettrica prodotta dalla imprese agricole nell’ambito delle attività connesse. Il decreto legge 2/2006, integrando quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2006, ha disposto che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili di provenienza agricola e forestale (biomasse), nonché fotovoltaiche (solare), da imprenditori agricoli, rientra tra le attività connesse a quelle agricole. In forza di ciò, tali attività “producono reddito agrario” con l’evidente vantaggio che i redditi derivanti da tali attività sono compresi nella tassazione su base catastale. Reddito agrario, quindi, come le altre attività agricole a prescindere dal reddito effettivamente conseguito. Fin da allora era già evidente che, per poter beneficiare dell’enorme agevolazione prevista, la produzione deve essere effettuata da parte di un impresa agricola che eserciti attività agricole propriamente dette. In tal senso deve essere intesa la “connessione con l’attività principale”, ovvero, quella agricola. L’Agenzia delle entrate è ora intervenuta individuando i limiti entro i quali i redditi ottenuti da tali produzioni possono essere considerati “assorbiti” dal reddito agrario.

Energia elettrica – Per la produzione di energia elettrica e calorica utilizzando “fonti rinnovabili agroforestali” (biomasse), la prevalenza dovrà essere misurata in base a:
a) Valore (Esempio: produco silomais ed acquisto cippato)
b) Quantità (Esempio: produco silomais ed acquisto silomais)
c) Potenza espressa (Esempio: produco liquame ed acquisto scarti di lavorazioni industriali o rifiuti civili, ecc. per i quali non è individuabile un valore  di mercato)

Fonti rinnovabili – Per la produzione con “fonti rinnovabili fotovoltaiche”(solare) opera una franchigia per tutte le aziende agricole, anche se di dimensioni ridotte, che producono fino a 200 KW. Oltre tale produzione, il limite alla tassazione su base catastale si determina in base a tre situazioni:
a) Impianti integrati con i fabbricati: nessun limite di produzione;
b) Impianti a terra: volume d’affari da attività agricole maggiore del volume d’affari da produzione di energia;
c) Superficie complessiva azienda agricola: 10 KW ogni ettaro di terreno fino ad un massimo di 1MW (con la franchigia di 200 KW si può arrivare al massimo della produzione “agricola” con 80 ha di terreno “coltivato”)

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