La Tremonti Ter detassa anche gli investimenti in agricoltura

La conversione in legge del decreto 78/2009 e la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, consentono di avere un quadro più preciso del provvedimento sulla detassazione degli investimenti. Il Tremonti Ter è la terza versione della detassazione degli utili reinvestiti e prevede per i titolari di redditi di impresa, la deduzione dai ricavi del 50% del costo sostenuto in aggiunta all’ordinario ammortamento ed al netto di eventuali contributi, per l’acquisito di macchinari o attrezzature nuove. Per “nuove” si deve intendere anche quel bene che non è mai stato utilizzato e che non è stato oggetto di ammortamento fiscale. I macchinari e le attrezzature devono essere compresi in un determinato elenco. Sono esclusi i beni merce, in altre parole, quelli destinati alla vendita. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010, mentre l’agevolazione potrà essere sfruttata nella dichiarazione dei redditi 2010 o 2011, a seconda di quando è stato effettuato l’investimento. La stessa agevolazione decade se il bene è ceduto a terzi o destinato ad attività estranee all’esercizio dell’impresa prima di due anni successivi all’acquisto, quindi, per i beni acquistati nel 2009 il vincolo opera fino alla fine del 2011, per quelli acquistati nel 2010, fino alla fine del 2012. La detassazione non ha effetti ai fini Irap.

Nuove regole Ue per l’IVA – Dallo scorso 15 luglio è stato messo un limite di 10 mila euro per il totale degli acquisti effettuati nei Paesi UE, che scontano l’imposta del Paese di provenienza. La regola vale per  gli acquisti intracomunitari di beni da parte delle aziende agricole in regime IVA speciale. Con questa norma le aziende agricole possono chiedere al venditore di un altro Paese della UE, di applicare l’imposta nella misura prevista nello stesso Paese, semplicemente fornendo allo stesso venditore il numero di partita IVA. In qualche caso le aliquote Iva degli altri Paesi UE sono più vantaggiose rispetto a quelle italiane previste per gli stessi beni. In questa ipotesi, l’azienda agricola potrà chiedere il rimborso all’altro Stato europeo dell’imposta versata.

Irap deducibile- Dopo numerose proroghe dei termini iniziali e le rivisitazioni delle modalità di richiesta, il Ministero dell’Economia ha dettato le regole ai contribuenti interessati. L’agevolazione è entrata a regime nel 2008 e consiste nella deduzione dal reddito, del 10% dell’Irap versata nel medesimo anno, considerando, quindi, il saldo dell’imposta per il 2007 e gli eventuali acconti per il 2008. La deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap con modalità analitiche, con esclusione, quindi, degli imprenditori agricoli e degli enti non commerciali, che hanno sostenuto nell’anno costi per interessi passivi e per il personale dipendente. I contribuenti con sede in Toscana per gli anni interessati dal rimborso, devono inviare l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dalle ore 12 del giorno 24 novembre. Il rimborso è richiedibile dall’anno d’imposta 2004.

Iva su Tariffa di Igiene Ambientale – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’IVA sulla TIA, dichiarata dalla stessa Corte una tassa e non, come sostenevano i Comuni, una tariffa. I contribuenti residenti nei Comuni che hanno sostituito la Tarsu con la Tia, possono chiedere il rimborso dell’IVA allegando alla richiesta le ricevute di avvenuto pagamento degli ultimi 10 anni conteggiati dalla data di pagamento. Se il totale del rimborso richiesto non supera € 2.582,28 il contribuente può rivolgersi al giudice di pace competente per il territorio del Comune, in caso contrario, al giudice ordinario. Se il totale del rimborso supera € 516,46, il contribuente dovrà necessariamente farsi assistere da un avvocato.

Rosanna Paliotta
 

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