Imprenditori agricoli e Iva. Aumenta la soglia per il regime di esonero?

Tra i tanti emendamenti proposti alla legge di bilancio ce n’è uno che avrebbe un impatto importante in tema di semplificazione fiscale: il passaggio dagli attuali 7 mila a 15 mila euro del limite del volume d’affari che gli imprenditori agricoli dovrebbero avere per beneficiare del regime di esonero dagli adempimenti Iva. Com’è risaputo, attualmente i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e dagli gli obblighi connessi (compresa la dichiarazione annuale). A prescindere dal volume di affari, l’obbligo della liquidazione Iva e della tenuta della contabilità scatta nel momento in cui il produttore cede prodotti che non rientrano nel concetto di “prodotti agricoli” per oltre un terzo dell’intero volume di vendite (sono considerati “prodotti agricoli” quelli della prima parte della tabella A allegata al Testo unico Iva).

L’approvazione dell’emendamento avrebbe come effetto posiivo l’alleggerimento degli adempimenti burocratici per le micro imprese e avrebbe pochi risvolti negativi per l’Erario, dato il particolare sistema di compensazione Iva dedicato al settore. Nel regime speciale agricolo infatti, l’imposta incassata dalle cessione dei prodotti agricoli non viene interamente versata: una parte rimane nelle casse dell’impresa a titolo di compensazione della medesima imposta sostenuta per gli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività. C’è però un risvolto negativo, o più precisamente una necessità, che riguarda la possibile qualificazione di “agricoltore attivo”, che serve per ottenere i più diffusi contributi comunitari. Per poter essere “agricoltore attivo”, il produttore deve possedere uno dei seguenti requisiti: pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente inferiori a 5 mila euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, 1.250 euro nelle altre zone; iscrizione Inps quale coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro; titolarità di partita Iva attiva in ambito agricolo, con dichiarazione annuale IVA o “spesometro”.

È evidente che in caso di produttore agricolo che percepisce contributi superiori alle soglie e non è iscritto all’Inps come Cd o Iap, l’unica possibilità – per non dover rinunciare ai contributi comunitari – è quella di rientrare in contabilità Iva, a prescindere o meno dall’approvazione dell’innalzamento della soglia per l’esonero

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