Comunicazione delle persone alloggiate. Obbligo per tutte le strutture ricettive

L’obbligo della comunicazione dei dati delle persone alloggiate si estende anche ai locatori o sublocatori di immobili o parti di essi, con contratti di durata inferiore a 30 giorni. Chiunque fornisca alloggio con scopo di lucro, in tende, roulotte, case, deve accertare che il cliente sia in possesso di un documento idoneo ad attestarne l’identità.

Per gli extracomunitari occorre il passaporto o altro documento considerato equivalente in forza di accordi internazionali, comunque munito di fotografia. Entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti, i gestori devono comunicare le generalità degli stessi alle questure territorialmente competenti tramite la procedura telematica “Alloggiati Web”, Chiunque, a scopo di legittimo lucro, intende quindi locare anche le seconde abitazioni anche per brevi periodi, deve ricordarsi di effettuare questo importantissimo adempimento.

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