Atti di compravendita ed imposta di registro. La scelta dell’agevolazione deve essere oculata

Il legislatore riconosce all’imprenditore agricolo diverse agevolazioni fiscali anche nell’ambito degli atti di compravendita di fondi rustici. Negli ultimi anni tali agevolazioni si sono molto diversificate a seconda delle figure, imprenditoriali o meno e dei vincoli conseguenti.

CAMPAGNA.jpgBenefici fiscali Nel caso in cui la norma riconosca per la medesima operazione benefici fiscali differenziati, l’imprenditore deve sceglierli con molta oculatezza ed un po’ di lungimiranza. Una volta che il notaio ha attestato nel contratto la forma di agevolazione scelta, l’imprenditore non può più tornare indietro. Nel medesimo atto poi, è ininfluente che venga citata una agevolazione alternativa qualora quella scelta non dovesse andare a buon fine o non sia conveniente alla luce dei fatti successivamente verificatisi. Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza. In particolare la Corte si è pronunciata nel caso di una società semplice che ha acquistato un fondo rustico beneficiando delle agevolazioni fiscale ex Piccola Proprietà Contadina (PPC). Dopo aver ottenuto l’assoggettamento ad imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di € 200 ciascuna e dell’imposta catastale dell’1% (ed il conseguente vincolo quinquennale di incedibilità del fondo), ha effettuato la vendita dello stesso fondo entro il termine di cinque anni dall’acquisto. All’accertamento dell’Agenzia delle entrate la società rispondeva chiedendo ex post ed in alternativa a quanto determinato nel contratto di compravendita, l’applicazione dell’imposta di registro dell’8% riservata allo IAP non iscritto all’Inps. Così come le Commissioni tributarie intermedie, anche la Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che l’assoggettamento di un atto alla tassazione con l’agevolazione richiesta o comunque accettata dal contribuente, impedisce a quest’ultimo di invocarne un’altra in caso di decadenza dalla prima.

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