Bonus braccianti 2020, il Reddito di emergenza (Rem) 2021 è compatibile. Ecco la circolare INPS che fa chiarezza

ROMA – Il Reddito di emergenza (Rem) 2021, previsto dal Decreto Sostegni e i bonus percepiti dai lavoratori agricoli a marzo e aprile del 2020, sono compatibili.

Il chiarimento, bonus braccianti, è contenuto nella Circolare n°61 del 14/04/2021 pubblicata dall’Inps, firmata dal direttore generle, Gabriella Di Michele.

Il commento dei sindacati

1. Premessa

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza (di seguito, anche Rem), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).

Il decreto-legge n. 41/2021 ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020.

In primo luogo, sono state previste alcune modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (cfr. l’articolo 12, comma 1, e il paragrafo 3 della presente circolare).

In secondo luogo, è stata individuata una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cfr. l’articolo 12, comma 2, e il paragrafo 4 della presente circolare).

Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem

La domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

– gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.

3. Rem di cui all’articolo 12, comma 1. Requisiti

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.

3.1 I requisiti di residenza

Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.

3.2 I requisiti economici

I requisiti economici, di seguito dettagliati, sono relativi all’intero nucleo familiare.

Si ricorda che il nucleo familiare è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.

  • Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021.

Per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.

La scala di equivalenza (cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

– 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.

Per i soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (cfr. l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013).

Tale incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem.

In primo luogo, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Importo del Rem
Un adulto 1 400 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Nella tabella seguente, invece, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.

Il valore di 400 euro, in questo caso, è aumentato di un dodicesimo del canone di locazione annuo.

Ad esempio, se il canone di locazione annuo è pari a 3.600 euro, l’incremento è pari a 300 euro. In questo modo, il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l’importo del Rem e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Importo del Rem
Un adulto 1 700 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 840 euro
Due adulti 1.4 980 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 1.120 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 1.260 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 1.400 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 1.470 euro

* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

  • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Si ricorda che il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  • Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, all’atto della presentazione della domanda, dall’Inps nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

3.3 I requisiti di compatibilità

Il Rem di cui all’articolo 12, comma 1, non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti, con:

  • le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021, di cui al seguente paragrafo A);
    • le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo B);
    • i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente paragrafo C);
    • il Reddito e la Pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo D);
    • il Rem di cui all’articolo 12, comma 2.

A) Le ulteriori indennità COVID-19

Come già previsto dalla norma istitutiva della misura (cfr. l’articolo 82 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19. Infatti – in presenza di tutti i requisiti di legge – viene erogato esclusivamente nel caso in cui nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità indicate nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021.

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

– soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 10, comma 1);

– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2);

– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a);

– lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 10, comma 3, lettera b);

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 10, comma 3, lettera c);

– incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 10, comma 3, lettera d);

– lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5);

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6);

– lavoratori del settore dello sport (articolo 10, comma 10).

B) Le prestazioni pensionistiche

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. L’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito.

Si sottolinea che il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda e, pertanto, nel caso in cui la domanda di Rem sia stata accolta e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione a un componente del nucleo, anche con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto, al momento della domanda di Rem, la titolarità della pensione non sussisteva.

Il richiamo alla normativa precedente (articolo 82, comma 3, lettera a), del decreto–legge n. 34/2020) comporta, pertanto, che siano incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali, ad esempio, l’assegno sociale.

Diversamente, sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui al successivo paragrafo D) (ad esempio, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222).

C) I redditi di lavoro dipendente

Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Per la verifica della soglia di incompatibilità si fa riferimento alle tabelle del paragrafo 3.2 della presente circolare.

Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il valore della soglia del reddito familiare previsto è incrementato nella misura di un dodicesimo del valore del canone di locazione dichiarato.

Si ricorda che, in caso di lavoratori beneficiari di un trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.

Pertanto, in via esemplificativa, in caso di nucleo monocomponente residente in locazione con canone annuo di 3.600 euro, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 700 euro.

Analogamente, in caso di nucleo composto da due adulti e due minorenni, non residente in locazione, con soglia di compatibilità pari pertanto a 720 euro (400 X 1.8), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a 720 euro.

D) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza

In virtù, infine, del richiamo all’articolo 82, comma 3, lettera c), del decreto–legge n. 34/2020, il Rem è incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019, ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3.3.1 Modalità di attuazione dei controlli di compatibilità

Si ricorda che, così come avvenuto in occasione dell’istruttoria delle domande di Rem ai sensi del decreto-legge n. 34/2020, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del decreto-legge n. 137/2020, la verifica in ordine alle incompatibilità avviene “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della domanda presentata dall’utente e ne determina l’accoglimento solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedenteo di uno dei membri del proprio nucleo familiare.

4. Rem di cui all’articolo 12, comma 2. Requisiti

Possono ottenere il Rem anche i richiedenti che, pur non avendo i requisiti previsti per il Rem di cui al comma 1, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

Si precisa che, al fine del diritto al beneficio in trattazione, la NASpI e la DIS-COLL devono essere interamente godute e devono essere terminate (si fa riferimento al criterio di competenza temporale) all’interno del periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021. Non soddisfa, pertanto, il requisito:

– chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;

– chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata per l’avvio di lavoro autonomo o attività d’impresa.

Si ricorda che, nel caso in cui la domanda venga presentata dal soggetto che abbia beneficiato di NASpI o DIS-COLL, è necessario indicare un IBAN intestato allo stesso richiedente.

4.1 I requisiti di residenza

Per il diritto al beneficio, il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Anche in questo caso, la norma non prevede una durata minima di permanenza.

4.2 I requisiti economici

Ai fini del riconoscimento del beneficio, occorre che, al momento della presentazione della domanda, sia presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

4.3 I requisiti di compatibilità

Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti, con:

– le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021, di cui al seguente paragrafo A);

– le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo B);

– i rapporti di lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative, nei limiti precisati nel seguente paragrafo C);

– il Reddito e la Pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo D);

– il Rem di cui all’articolo 12, comma 1.

A) Le ulteriori indennità COVID-19

Il Rem è incompatibile con la percezione delle indennità indicate nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021.

Per l’enumerazione di tali indennità si rinvia al precedente paragrafo 3.3, lettera A), precisando tuttavia che per il diritto al beneficio di cui al comma 2 il controllo di compatibilità viene effettuato esclusivamente sul membro del nucleo che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento, a nulla rilevando la situazione degli eventuali altri membri del nucleo.

B) Le prestazioni pensionistiche

Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, è incompatibile con i trattamenti pensionistici, così come dettagliati nel precedente paragrafo 3.3, lettera B). Anche in questo caso, il controllo di compatibilità viene effettuato esclusivamente sul membro del nucleo che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento. Tuttavia, la norma prevede che tale incompatibilità sia verificata al momento dell’entrata in vigore del decreto–legge n. 41/2021, quindi alla data del 23 marzo 2021.

C) I rapporti di lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative

Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, è incompatibile con la titolarità, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015), ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La verifica di tale requisito deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento. Ai fini della verifica rileva esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente e/o della collaborazione coordinata e continuativa e non anche il reddito che dallo stesso scaturisca.

D) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza

Non ha diritto al Rem chi, pur avendo terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento, è in un nucleo familiare che risulta già percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza ovvero delle misure aventi finalità analoghe, di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.

5. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca

I dati relativi al possesso dei requisiti, comprese le dichiarazioni relative alle incompatibilità, autodichiarate in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, qualora accertata successivamente all’accoglimento della domanda, comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si sottolinea che il decreto stabilisce che: “Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile” (cfr. l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 41/2021).

Il citato articolo 82 prevede che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare (comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE).

Si ricorda infine che, laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

6. La concessione del beneficio

In caso di accoglimento, il Rem previsto dall’articolo 12 (sia comma 1 che comma 2) è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021 (cfr. l’articolo 12, comma 1, del decreto).

Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Si precisa che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:

– l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;

– le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.

In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.

Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo.

In tal caso, si procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate istruzioni con uno specifico messaggio rivolto alle Strutture territoriali competenti.

7. Il calcolo del beneficio economico

A) Rem di cui all’articolo 12, comma 1

Il beneficio economico del Rem di cui all’articolo 12, comma 1, è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1, come di seguito meglio specificato nella sottostante tabella, cui si fa rinvio.

La scala di equivalenza (cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

– 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che – al momento della presentazione della domanda – si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto–legge n. 41/2021, in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Importo mensile Rem
Un adulto 1 400 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

B) Rem di cui all’articolo 12, comma 2

Il beneficio in questo caso viene riconosciuto nella misura fissa mensile di 400 euro.

8. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 12, comma 4, del decreto–legge n. 41/2021 prevede che il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021, mentre quello relativo alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Pertanto, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021.

In ogni caso, l’Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Regime fiscale

Il beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

10. Istruzioni contabili

L’onere per la misura di sostegno al reddito, prevista per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e denominata Reddito di emergenza, già istituita con l’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 e rinnovata per altre tre mensilità, ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41/2021, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tale prestazione verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati” con i consueti schemi di contabilizzazione.

A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30374 – per la rilevazione dell’onere relativo al beneficio economico “Reddito di emergenza” di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile, maggio 2021) – art. n. 12, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU30376 – per la rilevazione dell’onere relativo al beneficio economico “Reddito di emergenza” di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, riconosciuto per tre quote (marzo, aprile, maggio 2021), ai beneficiari di NASpI e DIS-COLL nel periodo 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 – art. n. 12, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari, si utilizzerà il conto già in uso GAU10174, che verrà opportunamente ridenominato.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

“3253 – Somme non riscosse dai beneficiari – Recupero del beneficio economico “Reddito di emergenza” – art. n. 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – GAU”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:

GAU24374 – per il recupero e il rentroito dell’onere relativo al beneficio economico “Reddito di emergenza” di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile, maggio 2021) – art. n. 12, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU24376 – per il recupero e il rentroito dell’onere relativo al beneficio economico “Reddito di emergenza” di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, riconosciuto per tre quote (marzo, aprile e maggio 2021) ai percettori di NASpI e DisColl nel periodo 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 – art. n. 12, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

contraddistinti, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio:

“1183 – Recupero del beneficio economico “Reddito di emergenza” – art. 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – GAU”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

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