L’Ici e il fabbricato in comproprietà

E’ rurale per tutti se chi lo utilizza rispetta i requisiti previsti. I fabbricati in uso all’imprenditore agricolo sono rurali anche per i comproprietari non imprenditori agricoli, se il primo risponde ai requisiti oggetti e soggettivi previsti dalla specifica norma in materia. La risposta in tal senso proviene dal Ministero dell’Economia in audizione presso la Commissione Finanze della Camera. La questione riguarda il caso di un fondo rustico con sovrastanti immobili ad uso dell’azienda agricola condotta da uno solo dei comproprietari. I casi di questo genere sono molto frequenti e spesso derivano dalle comunioni ereditarie che si formano al decesso dell’originario proprietario. La natura impositiva dei fabbricati in questione non può differenziarsi a seconda della “qualifica professionale” di tutti i proprietari. In pratica, il fabbricato non può esserre per uno dei comproprietari rurale e per gli altri urbano, se il fabbricato è rurale lo è per tutti, se è urbano, lo è per tutti. Se è rurale non è soggetto ad ICI per tutti e non solo per il comproprietario imprenditore agricolo. Il fabbricato abitativo per essere rurale deve essere adibito ad abitazione dal proprietario, dal titolare di altri diritti reali, dall’affittuario, o dai loro familiari conviventi a carico fiscale, oppure, dai pensionati o dai soci o amministratori di società agricole. L’immobile abitativo deve essere accatastato in categoria A con esclusione delle categorie A1 e A8 e non deve avere caratteristiche di fabbricati di lusso. Il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie di almeno un ettaro. Il volume d’affari del soggetto che conduce il terreno deve essere maggiore del reddito complessivo percepito dallo stesso.

Da Dimensione Agricoltura, marzo 2010

Informazione pubblicitaria