La Toscana del fotovoltaico tra permessi e divieti

Fotovoltaico sì o fotovoltaico no? Se da un lato è vero che bisogna liberarsi dalle dipendenze del petrolio e immaginare un futuro più verde puntando sulle energie pulite, dall’altro spesso bisogna fare i conti con i vincoli paesaggistici e la tutela di territori di particolare pregio. Una convivenza a volte difficile in cui i cittadini o le aziende fanno fatica a districarsi. Per questo la Toscana si è dotata di una mappa che individua nelle dieci province le aree inidonee all’installazione a terra degli impianti.

Come nasce la mappatura – Immagini aeree e georeferenziate hanno permesso di localizzare le zone non idonee presenti nelle dieci province toscane all’interno di coni visivi e panoramici, aree agricole di particolare pregio e aree Dop e Igp. Zone a cui si aggiungono quelle già individuate dalla legge 11 del 21 marzo 2011 che vieta l’installazione di pannelli in alcune aree protette nazionali (in Toscana sono quattro: il Parco dell’Appenino tosco emiliano; il Parco delle foreste Casentinesi; il Parco dell’arcipelago toscano e le riserve naturali statali), le zone umide, le aree dove sorgono beni architettonici, archeologici e paesaggistici. Una tutela particolare viene garantita dalla legge regionale ai siti Unesco, ritenuti aree non idonee all’installazione di impianti a terra con potenza superiore a 200 Kw. Nel senese, i Comuni della Val d’Orcia hanno richiesto alla Regione un’ulteriore limitazione nell’estensione degli impianti, fino a una superficie massima di 150 mq. Se da una parte la legge mira a difendere le aree di pregio della regione, dall’altra la volontà è quella di riportare a nuova utilità ambientale ed economica zone degradate, come le ex discariche. Le limitazioni non riguardano gli imprenditori agricoli che, secondo la stessa legge regionale, possono installare impianti fotovoltaici a terra fino a un massimo di 1 Mw.

La legge regionale – Il 26 ottobre scorso il Consiglio regionale ha approvato la delibera 68/2011 dopo una consultazione con tutte le Province, definendo cartograficamente le aree precluse agli impianti. La delibera pone un limite alla diffusione in area agricola di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (cioè quelli superiori ai 200 kw) favorendo gli impianti di piccola dimensione (da 5 kw a 20 kw) e media dimensione (da 20 kw a 200 kw), e privilegiando la funzione di integrazione del reddito agricolo. Fino all’approvazione della delibera vigevano le norme contenute nella Legge Regionale n. 11 del 21 marzo 2011 che aveva dettato le prime indicazioni sulle aree da escludere per l’installazione degli impianti fotovoltaici, rimandando una più precisa individuazione cartografica delle stesse al momento in cui le provincie avessero presentato le proposte alla Regione. In base alla legge le Province hanno avuto 90 giorni di tempo per tracciare il perimetro di aree vietate alla installazione di impianti fotovoltaici in zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata ed all’interno di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, in aggiunta ai terreni agricoli a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica tipica (IGP) comunque da salvaguardare anche se, all’interno delle stesse, le Province avevano la facoltà di proporre alla Regione una perimetrazione diversa.

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Susanna Danisi

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