Imu, accolte alcune proposte di modifica

Il Senato ha convertito il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, introducendo importanti modifiche all’IMU “agricola”. Pur apprezzando i contenuti del provvedimento, rileviamo alcune criticità tutt’ora irrisolte: fabbricati abitativi concessi in uso ai familiari collaboratori dell’Imprenditore, abitazioni utilizzate dai Coltivatori diretti o IAP ora in pensione. Allo stato attuale tali fabbricati sono assoggettati ad Imposta al pari delle seconde case, o comunque delle case tenute a disposizione. Il provvedimento è all’esame della Camera e la Confederazione, di concerto con le altre Organizzazioni agricole, sta cercando di affrontare in quella sede anche le problematiche sopra evidenziate. Di seguito riportiamo le novità introdotte.

Terreni agricoli – Importantissima la precisazione in merito alle aree edificabili utilizzate ai fini agricoli da Coltivatori diretti o IAP iscritti all’Inps. La nuova versione della norma precisa che sono assoggettate ad Imposta al pari dei terreni agricoli. Se i terreni ricadono in zone montane o di collina, ancorché classificati aree edificabili, sono esclusi da IMU se il proprietario/conduttore è iscritto all’Inps quale Coltivatore diretto o IAP. Le zone montane e di collina verranno rideterminate in base alle rilevazioni Istat e potranno tenere conto anche della redditività dei terreni. A questo proposito vogliamo sperare che tale determinazione sia di riferimento anche per i fabbricati rurali strumentali (vedi più avanti). I terreni agricoli ricadenti in zona normale posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP, ottengono una soglia di esenzione, oltre la quale il pagamento avviene con ulteriori soglie di riduzione. Per un valore fino a € 6mila, nulla sarà dovuto; oltre € 6mila e fino a € 15.500, la base imponibile sulla quale verrà calcolata l’Imposta si riduce del 70%; oltre € 15.500 e fino a € 25.500, la base imponibile si riduce del 50%; oltre € 25.500 e fino a € 32mila, la base imponibile si riduce del 25%; oltre € 32mila, la base imponibile vale per intero. Per gli imprenditori agricoli non iscritti all’Inps quali Coltivatori diretti o IAP, aumenta a 135 (era 130) il coefficiente moltiplicatore per la determinazione dell’imponibile, mentre rimane fermo a 110 il moltiplicatore per i Coltivatori diretti e IAP. Nota dolente sulla quale siamo in attesa di chiarimenti: i redditi catastali dei terreni, e forse anche dei fabbricati, esclusi da IMU sono assoggettati ad Irpef e relative addizionali.

Fabbricati rurali – Vengono esentati dal pagamento dell’Imposta se ubicati in comuni montani o parzialmente montani come individuati con apposito Decreto tenuto conto dei rilevamenti Istat. I fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili ottengono una riduzione della base imponibile, mentre i collabenti (i ruderi), sono esentati dall’Imposta. Se il gettito della prima rata riferito ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali, verrà superato quanto atteso e preventivato dal Ministero dell’economia, con apposito provvedimento verranno modificate in ribasso le aliquote di Imposta. A tale fine, la prima rata dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali è dovuta nella misura del 30% di quanto dovuto per l’intero anno. Se il provvedimento sopra ricordato modificherà le aliquote, il contribuente potrà recuperare la differenza decurtandola da quanto dovuto per la seconda rata. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 18 giugno (il 16 è sabato). L’Imposta dovuta per i fabbricati rurali abitativi e strumentali ancora censiti al catasto terreni, è dovuta in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, il 16 dicembre, quindi a censimento avvenuto. La prima rata verrà determinata utilizzando le aliquote e detrazioni ordinarie. Anche l’IMU è soggetta a dichiarazione così come era previsto per l’ICI. La dichiarazione dovrà essere presentata in caso di variazioni sostanziali rispetto alla situazione già comunicata, entro 90 giorni. Per il 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012. Da ultimo, ricordiamo agli interessati che il 30 giugno è il termine ultimo per presentare la domanda di variazione catastale in A6 e D10 dei fabbricati rurali censiti in categorie diverse. Il 30 novembre, invece, è il termine di scadenza per l’accatastamento degli immobili rurali ancora censiti al catasto terreni.

Decreto liberalizzazioni, importanti novità per il settore agricolo – La conversione in legge del decreto liberalizzazioni contiene alcune importanti novità per il settore. L’obbligo della forma scritta per il contratto di vendita dei prodotti agricoli, slitta ad ottobre. Con apposito decreto verranno definite anche le modalità applicative della disposizione in commento. Il contratto è obbligatorio per le cessioni di prodotti ad altra impresa, e deve riportare, a pena di nullità e di rilevanti sanzioni, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Il termine di pagamento, prima fissato a 30 giorni, ora è disposto in 60 giorni per i prodotti non deteriorabili, decorrenti dal ricevimento della fattura. La Confederazione sta cercando di ottenere un esonero per le cessioni di prodotti di importo ridotto. Imprenditoria giovanile. Le agevolazioni fiscali riservate ai giovani imprenditori agricoli vengono estese anche alle società costituite dagli stessi giovani. In caso di conduzione tramite contratto di affitto, non si applicano le maggiorazioni ai fini delle imposte dirette, dell’80% sul reddito dominicale e del 70% sull’agrario. Il 50% del capitale sociale o delle quote devono essere in possesso dei giovani imprenditori iscritti o che si iscriveranno nell’arco di 24 mesi, quali CD o IAP. Impianti fotovoltaici. Gli impianti realizzati a terra non beneficiano più della tariffa incentivante a meno che non si tratti di terreni demaniali militari. Continuano a beneficiare della tariffa gli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a condizione che siano in possesso del titolo abilitativo entro il 25 marzo, ed entrino in esercizio entro il 21 settembre 2012. Gli impianti non possono avere una potenza superiore ad 1Mw ed il terreno su cui vengono installati non deve superare un decimo della disponibilità complessiva dei terreni del proprietario, a meno che non si tratti di terreni abbandonati da oltre 5 anni. Il testo del decreto convertito in legge non prevede più la salvaguardia degli impianti installati sulle serre a condizione che la superficie coperta non superasse il 50% della serra stessa. A questo punto rimane da capire se tale condizione non è più richiesta, pertanto la tariffa incentivante rimane tal quale, oppure se questo tipo di installazione sia considerato al pari di quelli a terra, pertanto senza più incentivo.

Spesometro 2011: Invio delle operazioni senza limiti – Con un recente comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2011. L’Agenzia non pone veti di ricezione delle operazioni di importo inferiore alle soglie stabilite, se tale modalità risulta più agevole per il contribuente.

Liquidazione trimestrale IVA: determinante è il volume d’affari – Il contribuente che nell’anno solare precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a € 400mila, se esercita attività di servizi, o arti o professioni, oppure a € 700mila, se esercita altre attività, può liquidare l’IVA trimestralmente. Se esercita contemporaneamente attività di servizi ed altre attività, senza distinzione dei corrispettivi, il limite complessivo da tenere in considerazione è quello più elevato € 700mila. Questo il chiarimento emanato recentemente dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente che non supera le nuove soglie e sceglie la periodicità trimestrale, deve effettuare il versamento del conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto dell’1%, oppure entro il termine di pagamento delle somme dovute con il modello Unico, ma solo se viene presentato questo tipo di dichiarazione. Se la dichiarazione IVA viene presentata autonomamente, la scadenza ordinaria è il 16 marzo.

Da Dimensione Agricoltura, aprile 2012

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