Pubblicato Decreto Parametri, più chiarezza per norme ambientali ed agronomiche

«Il nuovo provvedimento colma un vuoto anche per le prestazioni professionali nel campo ambientale, rurale, agronomico, forestale e paesaggistico dove sino ad oggi la situazione di indeterminatezza e la confusione dei ruoli professionali delle stazioni appaltanti rappresentava una prassi non più sostenibile». E’ questo il commento di Andrea Sisti, presidente CONAF sul nuovo Decreto Parametri sui serivizi relativi all’architettura e ingegneria. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. Alla formulazione del DM 143-2013 ha contribuito anche il CONAF insieme alle altre professioni  della “Rete delle professioni tecniche”, i cui rappresentanti hanno collaborato proficuamente con gli uffici del Ministero competente. Il decreto – precisa il CONAF – mette fine ad una lacuna normativa che da tempo i professionisti tecnici italiani chiedevano al Governo di colmare. Dal 21 dicembre infatti, tutte le stazioni appaltanti dovranno riferirsi ai corrispettivi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 per determinare il valore degli  affidamenti delle prestazioni di architettura e ingegneria e delle professioni regolamentate, chiudendo definitivamente il periodo di incertezza e confusione generato dall’abrogazione delle tariffe professionali, prevista dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (DL Liberalizzazioni).

Cosa cambia – «Il decreto – spiega Mattia Busti, consigliere CONAF Coordinatore del Dipartimento Professione – individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al D.lgs. n. 163-2006 (parte II, titolo I, capo IV) introducendo categorie di prestazioni tipiche della professione del dottore agronomo e del dottore forestale ed ampliando così il concetto di “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che troppo spesso si era rilevato restrittivo e fuorviante nella individuazione dei soggetti e delle categorie professionali da coinvolgere nelle gare d’appalto per incarichi professionali».

Novità – Sono state introdotte nuove categorie di lavori che il vecchio tariffario (DM 14 maggio 1991 n 232) non prendeva in considerazione e comunque migliorate nella loro definizione alcune tipologie che l’evoluzione della normativa tecnica di settore aveva profondamente modificato. La determinazione dei compensi è ora correlata alla complessità della prestazione nonché anche, ad esempio nel campo della pianificazione, sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel caso della categoria “paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste”. «Di altrettanta importanza – aggiunge Sisti – è l’avere distinto tra le varie fasi prestazionali le attività propedeutiche alla progettazione, quali appunto il rilievo botanico e analisi vegetazionali o i  rilievi, studi e classificazioni agronomiche, nonché avere introdotto criteri omogenei ed uniformi  ad esempio per i monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici e per lo studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale». Prossimamente il CONAF metterà a disposizione per tutti gli Iscritti e per le Stazioni Appaltanti delle apposite linee guida per l’applicazione dei nuovi parametri a tutte le nostre specifiche competenze previste dall’art.2 della L. 3-1976 e s.m.i. ed un software per le modalità calcolo con esempi applicativi. Il lavoro iniziato con la stesura del DM 143-2013 si concluderà con la prossima definizione degli standard prestazionali relativi alle singole categorie di lavoro, così da definire i contenuti qualitativi e tecnici minimi richiesti, e porre in questo modo una reale limitazione alla deleteria prassi dei ribassi eccessivi, se non addirittura anomali.

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