Pianificazioni e miglioramento fondiario. Nessuna esclusione di competenze per i Periti Agrari

I Periti Agrari e Periti Agrari laureati, hanno fra le proprie competenze professionali, la progettazione ed il miglioramento fondiario, così come espressamente previsto dall’ordinamento professionale della categoria. Nell’articolo 2, infatti, trovano fondamento le competenze professionali e fra queste “la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi”.

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Lorenzo Benanti presidente Periti Agrari

Sentenza Pertanto quanto riportato dalla sentenza del 1 febbraio 2017 (n. 426) del Consiglio di Stato, che riguarda una controversia fra altri due ordini professionali, ha un valore relativo e non assoluto in quanto i Periti Agrari, come detto, hanno competenza in materia di pianificazione ambientale e forestale.

Precisazione «Una precisazione opportuna e doverosa – sottolinea il presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Lorenzo Benanti – per dovere di informazione in primis verso gli oltre 15mila periti agrari iscritti. La competenza esclusiva di tanto in tanto rivendicata, secondo una giurisprudenza che si è formata nel corso degli anni in materia di boschi e foreste, si alimenta solo in assenza di una espressa disposizione normativa».

Coesistenza di competenze Già a partire dalla Sentenza n. 915/1996 il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del “d.m. 15 maggio 1993, n. 372 nella parte in cui prevedeva tariffe professionali per prestazioni dei periti agrari riferite ai boschi,”.  E dunque, il giudice amministrativo, confermando gli orientamenti sopra riportati, individuava una coesistenza di competenze, con chiara delimitazione dei confini tra le categorie in relazione alla natura del percorso di studi seguito, e cioè delle competenze acquisite nel percorso formativo, escludendo la sussistenza in favore della categoria dei dottori agronomi di una competenza esclusiva in materia di boschi e foreste.

Linea di confine Successivamente, il TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22 gennaio 2013, con Sentenza n. 44, passata in giudicato,  ha sottolineato che “come ha osservato il Consiglio di Stato, esaminando la questione della distinzione tra le competenze professionali riservate ai periti agrari (di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 434, modificata con la L. 21 febbraio 1991, n. 51) e le competenze dei dottori agronomi e forestali (L. 7 gennaio 1976, n. 3, modificata con la L. n. 152 del 1992), dal raffronto fra le due leggi professionali <<non è potenzialmente esclusa l’affidabilità ad entrambe le categorie della cura dei boschi, allorché contenuti in aziende agrarie fino alla soglia di quelle medie. Infatti, se per i dottori agronomi si tratta delle attività di valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli zootecnici e forestali con la tutela dell’ambiente e del mondo rurale, per i periti si parla di direzione e gestione di aziende agrarie e zootecniche piccole e medie e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, di nuovo fino al limite della media azienda (Cons. St., IV, 30 luglio 1996, n. 915)”.  Seguendo questa linea di pensiero il giudice ha sottolineato come “la linea di confine tra le competenze delle due professioni deve essere dunque individuata sulla base della dimensione aziendale degli interventi di miglioramento fondiario progettati”.

Chiarezza «Con riferimento alle dimensioni aziendali – ricorda infine il presidente Benanti -, ha fatto ormai chiarezza il Regolamento Comunitario 800/2008 del 6 agosto 2008 che definisce la dimensione delle medie aziende. Tale regolamento rappresenta la normativa di riferimento applicabile a tutta la Politica Agricola Comunitaria e dello Sviluppo Rurale».

 

 

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