Nuove norme sugli aiuti di Stato. Commissione UE innalza il sostegno nazionale agli agricoltori fino a 25mila euro

Il massimale del sostegno nazionale agli agricoltori sarà aumentato notevolmente, consentendo maggiore flessibilità ed efficienza, in particolare nei periodi di crisi e nelle situazioni in cui è necessaria una risposta rapida da parte delle autorità pubbliche.

La Commissione europea ha adottato oggi norme rivedute sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (i cosiddetti aiuti “de minimis”), aumentando il massimale che le autorità nazionali possono utilizzare per il sostegno agli agricoltori senza l’approvazione preventiva della Commissione. La decisione permetterà agli Stati membri dell’UE di aumentare il sostegno agli agricoltori senza però falsare il mercato e di ridurre nel contempo gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali.

Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “La proposta della Commissione relativa ai nuovi aiuti di Stato per il settore agricolo tiene conto dell’importanza di questa forma di sostegno nei periodi di crisi. Grazie all’aumento del massimale degli aiuti agli agricoltori, le autorità nazionali godranno di maggiore flessibilità e saranno in grado di reagire con più rapidità ed efficacia per sostenere gli agricoltori vulnerabili. In alcuni casi l’importo degli aiuti di Stato che possono essere concessi ai singoli agricoltori sarà aumentato del 66 %. Le nuove norme si affiancheranno alle norme solitamente seguite per gli aiuti di Stato notificati, che gli Stati membri possono continuare ad applicare”.

Il massimale dell’aiuto che può essere erogato a un’azienda nell’arco di un triennio sarà innalzato da 15 000 € a 20 000 €. Al fine di evitare eventuali distorsioni della concorrenza, ciascuno Stato membro dispone di un massimale che non può essere superato. Ciascun massimale nazionale sarà fissato all’1,25 % della produzione agricola annua del paese nell’arco di un triennio (rispetto all’1 % previsto dalle norme in vigore), pari a un incremento del 25 %.

Se la spesa di uno Stato membro non supera il 50 % del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in un particolare settore agricolo, questo può aumentare ulteriormente gli aiuti “de minimis” fino a 25 000 € per azienda agricola e il massimale nazionale fino all’1,5 % della produzione annua. Si tratta in questo caso di un aumento del 66 % del massimale per agricoltore e del 50 % del massimale nazionale.

Per gli Stati membri che optano per il massimale più elevato, le nuove norme prevedono l’obbligo di creare registri centrali a livello nazionale che consentiranno di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare e migliorare l’erogazione e il monitoraggio dei cosiddetti aiuti “de minimis”. Diversi Stati membri dispongono già di tali registri e potranno quindi applicare immediatamente i massimali più elevati.

L’aumento dei massimali entrerà in vigore il 14 marzo e potrà essere applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni.

Contesto Secondo le norme vigenti in materia, gli Stati membri sono tenuti a notificare gli aiuti di Stato alla Commissione e non possono attuare la misura di aiuto finché non hanno ricevuto l’autorizzazione dalla Commissione. Tuttavia, quando gli aiuti sono di modesta entità, come nel caso degli aiuti “de minimis”, gli Stati membri dell’UE non devono notificare od ottenere l’autorizzazione della Commissione. Visto il loro importo, gli aiuti non costituiscono una minaccia né per la concorrenza né per gli scambi nel mercato interno.

Gli Stati membri ricorrono in genere agli aiuti “de minimis” quando hanno bisogno di intervenire rapidamente senza istituire un regime conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, in particolare nei periodi di crisi. Vi ricorrono anche comunemente per motivi molto specifici, ad esempio per aiutare a prevenire o eradicare epizoozie non appena ne compare un focolaio o per indennizzare gli agricoltori per i danni causati da animali che non sono protetti dalla legislazione dell’UE o nazionale, come i cinghiali. I danni provocati da specie protette (quali lupo, lince e orso) possono essere indennizzati secondo le norme per gli aiuti di Stato notificati.

La Commissione ha consultato gli Stati membri e i portatori di interessi, invitandoli a fornire un contributo per la revisione delle norme “de minimis”. Tali contributi sono stati presi in considerazione al momento di finalizzare le modifiche.

Per ulteriori informazioni

Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Consultazione sul regolamento “de minimis”

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