Utilizzo del rame in agricoltura biologica. I chiarimenti del Ministero delle politiche agricole

Il Ministero delle Politiche Agricole ha recentemente risposto ad un quesito sull’utilizzazione del rame in agricoltura biologica, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 1981/2018, che ha fissato la soglia di rame utilizzabile a 28 Kg ad ettaro in 7 anni.

Il Ministero ha confermato che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti: – Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018; – Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Qualora le Regioni abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/ anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha.

Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni. Ad esempio, se l’operatore ha utilizzato negli anni 2015-2018
22 kg/ha di rame, secondo quanto previsto dal Reg. 889/2008, potrebbe utilizzare, in caso di deroga rilasciata dalla Regione per il 2019, altri 8 Kg/ha per arrivare a 30 Kg/ha in 5 anni, ma in ogni caso il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l’anno in corso), quindi negli anni 2020-2025 il produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha. In conclusione, si ritiene tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Il Ministero quindi auspica che gli operatori siano orientati al rispetto del limite di 4 Kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di particolari criticità e intende chiedere alla Commissione UE l’eliminazione dall’allegato II del Reg. CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.

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