Dematerializzazione degli adempimenti Iva. Primo luglio 2019, corrispettivi telematici

Il polverone alzato dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica non si è ancora pacato, che già si deve fare i conti con un’altra “rivoluzione telematica”: la memorizzazione e la trasmissione digitale dei corrispettivi. Così come per le cessioni di prodotti a soggetti con partita Iva oggi vengono emesse fattura elettronica, dal 1° luglio 2019 la cessione di prodotti effettua nei confronti di clienti privati, consumatori finali, inizierà a essere fiscalmente giustificata con modalità telematiche. Dal 1° luglio interesserà gli imprenditori agricoli in regime Iva ordinario, con attività di vendita diretta e che hanno un volume d’affari complessivo superiore a 400mila euro e anche gli imprenditori agricoli che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro e che svolgono, a prescindere dal regime Iva adottato, attività agrituristiche. Tutti gli altri dal 2020. Presumibilmente già dal 2021 poi, anche gli agricoltori in regime speciale saranno tenuti al medesimo adempimento. Sono esclusi gli imprenditori agricoli che, seppure nel 2018 abbiano superato il limite di 400mila euro di volume d’affari, sono in regime speciale agricolo e cedono solo prodotti che rientrano nella prima parte della Tabella A-Iva. Fino al 31 dicembre 2019 rimangono esclusi, nelle suddette condizioni, ma a prescindere dal volume d’affari, anche se effettuano vendite di prodotti non rientranti nella prima parte della tabella A-Iva, a condizione che il volume dei ricavi che riguarda queste ultime non superi l’1% del volume d’affari complessivo del 2018. La cessione di tali prodotti dovrà essere comunque documentate con scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

Per esempio. Un produttore vitivinicolo in regime speciale Iva, con 500mila euro di volume d’affari nel 2018; oltre ai propri vini, ottenuti anche per attività connessa, effettua vendita di grappa, prodotto non compreso nella prima parte della Tabella A-Iva; nel 2018 i ricavi ottenuti dalla vendita di grappa ammontano a 2mila euro, quindi inferiori all’1% del volume d’affari complessivo (5.000 euro). Fino alla fine del 2019 il produttore deve continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali per la vendita di grappa. Dal 1° gennaio 2020 sarà obbligato alla registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come funziona. I produttori agricoli in regime Iva ordinario, già adesso, emettono uno scontrino fiscale (ricevuta fiscale, ecc.) per le vendite. Dalle date sopra indicate gli imprenditori dovranno usare un registratore di cassa telematico, che consenta l’invio all’Agenzia delle entrate dell’incasso ottenuto. Memorizzazione e trasmissione potranno essere effettuate utilizzando la procedura messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate. L’imprenditore potrà generare ed emettere il “documento commerciale” da rilasciare al cliente (uno scontrino con su scritto “Non fiscale”). In caso di più punti vendita della medesima impresa, se i corrispettivi vengono memorizzati e trasmessi con un unico registratore o per il tramite di un server, sarà necessaria la certificazione del processo di controllo interno, rilasciata da un iscritto al registro dei revisori legali o da una società di revisione. Per chi acquista un registratore telematico – quest’anno o nel 2020 – viene riconosciuto un credito d’imposta del 50% della spesa (fino a 250 euro). Per l’adeguamento dei registratori già presenti il credito è di 50 euro. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi agli uffici territoriali della Cia.

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