Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici e piante officinali. La norma non è ancora chiara

Nonostante l’intervento del legislatore con la legge di bilancio 2019, l’attività di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, in particolare funghi e tartufi, è tutt’altro che chiaramente disciplinata. Prima dell’emanazione della legge di bilancio, chi si dedicava occasionalmente alla raccolta dei tartufi non aveva la necessità di aprire la partita IVA ed avrebbe dovuto assoggettare a ritenuta i compensi percepiti per la cessione dei prodotti raccolti.

La ritenuta a titolo d’imposta era pari al 23% e si applicava sul 78% dei corrispettivi. Seppure il concetto di “occasionalità” fosse già in quel momento ben chiaro, non era facile individuare il confine con l’attività imprenditoriale, con conseguente obbligo di partita IVA per il raccoglitore. Con la legge di bilancio il legislatore ha tentato di definire in termini numerici il concetto di “occasionalità”: i raccoglitori di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali, si ritengono imprenditori se superano il limite annuo di corrispettivi € 7mila. Per chi non supera il suddetto limite, il legislatore ha introdotto uno specifico regime fiscale: per quanto riguarda l’IVA, sono esonerati dal versamento dell’Imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale; per le imposte sui redditi e relative addizionali, gli “occasionali” sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva annuale di € 100, da versare con modello F24 e codice tributo 1853, entro il 16 febbraio di ogni anno.

L’acquirente i prodotti dai raccoglitori occasionali, deve emettere un documento dal quale risultino la data di cessione, nome cognome e codice fiscale del cedente, data di versamento ed importo dell’imposta sostitutiva versata tramite F24 dal cedente. Gli acquirenti devono comunicare annualmente alla regione, la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

Al momento della commercializzazione devono certificare la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione. Oltre ai raccoglitori di funghi e tartufi, rientrano in questo regime i raccoglitori di bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni ed i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee. Ma se il raccoglitore occasionale ha già una partita IVA per lo svolgimento di un’altra attività imprenditoriale? Può o meno sfruttare il regime agevolato di versamento dell’imposta sostitutiva? In attesa delle risposte alle domande già formulate all’Agenzia delle entrate, raccomandiamo agli interessati di rivolgersi agli uffici Cia Toscana per ulteriori informazioni.

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