Sagre d’autunno. Lo street food agricolo ed il rispetto delle norme

FIRENZE – Tempo di autunno, ovvero, tempo di olive, castagne, funghi, ma anche di sagre ed eventi, che offrono la possibilità agli imprenditori agricoli di vendere i propri prodotti in forma itinerante e consentendo ai clienti il consumo sul posto.

La somministrazione non assistita è disciplinata ormai da tempo anche per i produttori agricoli e permette, se gestita nel rispetto delle regole, di derogare alle ben più stringenti disposizioni che interessano il settore commerciale, si tratta dello “street food agricolo”.

Può essere svolto su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’ubicazione dell’azienda e per tutto l’anno. La somministrazione dei prodotti pronti per il consumo non può essere
assistita, ovvero, non deve rispondere ai connotati di un effettivo servizio di ristorazione. Pur offrendo posate di metallo, bicchieri di vetro e tovaglioli di stoffa, questi devono essere resi disponibili ai clienti, ma non già disposti sui tavoli.

Anche il servizio al tavolo è escluso: il cliente deve ritirare da solo il prodotto da consumare.

Può essere utilizzato un qualunque bene mobile (furgone o camioncino attrezzato) nella legittima disponibilità dell’imprenditore, purché idoneo dal punto di vista igienico-sanitario alla vendita ed alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli e agroalimentari.

I prodotti posti in vendita devono essere già pronti per il consumo, per cui è esclusa qualsiasi forma di cottura sul posto, quindi, ad esempio, niente panino con la salsiccia, se non precotta.

È comunque consentito di riscaldare i prodotti ceduti, magari rendendo disponibile ai clienti un forno a microonde.

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte dirette si tratta di cessione di beni, per cui se sono considerati “agricoli”, l’unica imposizione Irpef che grava sull’imprenditore, è lo stesso reddito agrario che dichiara anche senza esercitare l’attività in commento. Anche ai fini IVA i riflessi possono essere modesti, sempre che i prodotti ceduti rientrino nella ormai nota “Tabella A” dei prodotti agricoli e comunque, si sa, chi effettivamente paga l’Imposta sul Valore Aggiunto, è il consumatore finale, l’imprenditore fa solo da tramite con l’Erario. L’obbligo di emettere lo scontrino fiscale tramite il registratore telematico, dipende sia dalla natura dei prodotti ceduti, che dal regime IVA adottato dall’impresa.

Se i prodotti ceduti non rientrano nel novero dei più propriamente “agricoli”, l’imprenditore potrà valutare, nel rispetto dei requisiti previsti, se adottare o meno, lo specifico regime forfettario al 15%, o quello “ordinario “ (ex minimi).

Il primo è riservato agli imprenditori agricoli che cedono prodotti oggetto di una prima trasformazione, non compresi nell’elenco che li riconduce alla tassazione in base al reddito agrario, ma sono comunque prevalentemente derivanti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento degli animali propri.

Il secondo, lascia un ben più ampio “margine imprenditoriale” al produttore agricolo. In conclusione, fate attenzione: si tratta di un’opportunità molto importante per le imprese agricole, ma le regole ci sono (comunque molte meno rispetto ai commercianti) e devono essere rispettate puntualmente: consegnare un panino al tavolo o non emettere uno scontrino se obbligati, può far perdere quell’opportunità in un attimo.

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Link (fonte) Dimensione Agricoltura

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