Bonus vacanze. Altri chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Con una recente circolare l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni dubbi inerenti il bonus vacanze, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe rilanciare almeno una parte del settore turistico, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria Covid 19.

Le strutture turistico ricettive presso le quali è possibile utilizzare il bonus sono quelle che, a titolo indicativo e non esaustivo, hanno dichiarato alla medesima Agenzia o al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, un codice Ateco della sezione 55. Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un’attività stagionale ma sono esclusi i soggetti con attività occasionale. Il bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno rientrante nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. In caso di mancata fruizione del soggiorno, il bonus non potrà essere rimborsato.

Nel caso in cui sia stata emessa la fattura in acconto ed a saldo e siano stati effettuati i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti. E’ quindi esclusa la possibilità di emettere una nota di credito. Il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, il cui importo non deve variare in relazione allo sconto applicato e nella stessa deve essere riportato il riferimento normativo: “Sconto praticato in base all’articolo 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”. All’atto del pagamento, il fornitore del servizio dovrà richiedere al cliente il codice univoco (o il relativo QR code), da utilizzare anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato con l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Queste ultime devono assicurarsi dell’espletamento della procedura di validazione del bonus, comunicando alla struttura turistica ricettiva i dati necessari. L’Agenzia conferma che il credito d’imposta:

  • non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico;
  • è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo “6915”;
  • può essere ceduto a terzi, anche diversi dai fornitori di beni e servizi e ad istituti di credito o intermediari finanziari, con possibilità di ulteriore successiva cessione.

Da Dimensione Agricoltura luglio-agosto 2020

Informazione pubblicitaria