Esonero dei contributi agricoltura 2020. Il testo del decreto dei ministeri di agricoltura, lavoro ed economia

La sede Mipaaf

Ecco il testo del decreto per l’esonero contributivo del settore agricolo per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2020. Siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta per avere l’ufficialità.

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (C(2020) 1863), così come modificata dalle Comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509, e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” e, in particolare, l’articolo 222, comma 2;

VISTO il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegnodelle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;

DECRETANO

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1. Per le aziende che svolgono un’attività non agricola l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo.

3. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2 Modalità operative

1. L’agevolazione di cui all’articolo 1 è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), così come modificata dalle Comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito “Quadro temporaneo”.

2. L’esonero di cui all’articolo 1 è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente del 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

3. L’agevolazione contributiva di cui al presente decreto è riconosciuta dall’Inps in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.

4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo” l’agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite.

5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 2, l’Inps provvede a ridurre in misura proporzionale l’importo dell’agevolazione concessa in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.

6. L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. Il rimborso all’Inps degli oneri derivanti dall’esonero contributivo di cui all’art. 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

8. L’Inps provvede ad emanare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Art. 3 Versamenti e rimborsi

1. In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

2. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione dovuta in futuro dal datore di lavoro.

3. In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al comma 1 dell’articolo 2, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro dell’economia e delle finanze

I CODICI ATECO (Allegato 1:

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20 Coltivazione di semi oleosi
01.11.30 Coltivazione di legumi da granella
01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00 Coltivazione di riso
01.16.00 Coltivazione di piante tessili
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00 Coltivazione di uva
01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00 Riproduzione piante
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 Allevamento di suini
01.47.00 Allevamento di pollame
01.49.10 Allevamento di conigli
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30 Apicoltura
01.49.40 Bachicoltura
01.49.90 Allevamento di altri animali nca
01.50.00 Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

Ulteriori informazioni agli uffici Cia della Toscana.

Informazione pubblicitaria