Prodotti selvatici. Il regime fiscale è quello dei forfettari

Le persone fisiche produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi, possono applicare il regime fiscale forfettario riservato a professionisti ed imprenditori non agricoli, a condizione che i ricavi non superino nell’anno i 65mila euro. Oltre ad essere esclusi dall’Iva, gli stessi produttori beneficiano ai fini Irpef del sistema di tassazione catastale. Sono interessate le produzioni di prodotti non legnosi, con esclusione di quelli inseriti nella classe Ateco 02.30: “funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni”.

Sono interessati anche i prodotti non compresi all’art. 3 del D.Lgs 72/2018: “piante officinali spontanee, alghe, funghi macroscopici e licheni”. Con circolare recente, l’Agenzia delle entrate ha però compreso i suddetti prodotti nell’ambito dell’agevolazione fiscale. Se ne desume pertanto, che per poter rientrare nel regime agevolato, gli agricoltori devono in qualche modo “coltivare” i suddetti prodotti. L’Agenzia è intervenuta a chiarire anche il nuovo regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Almeno per questi i prodotti che rientrano nel nuovo regime fiscale sono ben individuabili, così come sono ben individuabili le caratteristiche dell’attività.

Si tratta infatti di raccolta occasionale dei prodotti elencati nella classe Ateco 02.30 e delle piante officinali spontanee, alghe, funghi macroscopici e licheni. Per tale attività la legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo regime di esonero sia della partita Iva che dagli adempi-menti conseguenti, a condizione che non venga superato il limite annuo delle vendite di 7mila euro. In sostituzione dell’imposta forfettaria sui redditi (fino al 2018 la ritenuta ammontava al 23% sul 78% dei corrispettivi riscossi), il legislatore ha disposto il pagamento di un’im-posta sostitutiva di 100 euro, da versare entro il 16 febbraio di ogni anno. Al superamento del limite suddetto, l’interessato dovrà applicare il regime vigente per tutti fino a fine 2018 (ritenuta d’acconto).

Per l’aliquota Iva da applicare alla cessione dei tartufi, l’Agenzia conferma l’applicazione delle seguenti aliquote: tartufi freschi o refrigerati 5%, tartufi congelati 10%. Per i produttori agricoli in regime speciale, il legislatore ha disposto una percentuale di compensazione nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con un decreto ministeriale. Il decreto però non è stato ancora emanato, per cui al momento i produttori non possono applicare alcuna percentuale di compensazione, rimandando ai mesi prossimi l’eventuale recupero della stessa

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