Agroalimentare, ristorazione, bar e commercio. Ecco cosa cambia con il nuovo DPCM del 4 novembre. In vigore dal 6 novembre

Oggi è stato firmato il nuovo DPCM (LEGGI). Le nuove norme saranno in vigore dal 6 novembre – come è stato deciso nella serata di oggi 4 novembre – e fino al 3 dicembre

Le misure saranno differenziate in base a 3 scenari di rischio diversi individuate in base all’andamento della pandemia:

1. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – zona rossa.

2. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto – zona arancione.

3. Resto del territorio con misure standard – zona gialla.

Le restrizioni e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi.

Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari saranno decisi con ordinanza del ministero della Salute (efficace per un minimo 15 gg) e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.

Saranno garantiti ristori per le aree a rischio restrizioni.

Per il settore agroalimentare:

ZONA GIALLA

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; Massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi Dopo le ore18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano Consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.

ZONA ARANCIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ZONA ROSSA

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
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