INPS, contributi per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Comunicate le aliquote 2021

ROMA – Comunicate dall’INPS le aliquote contributive applicate, per il 2021, alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato.

La comunicazione è avvenuta da parte dell’Istituto con la circolare INPS n.52 del 1° aprile.

SCARICA LA Circolare numero 52 del 01-04-2021

In particolare, sono illustrati nel dettaglio:

  • i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per la generalità delle aziende agricole;
  • i contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
  • i contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2021 per gli operai agricoli dipendenti;
  • le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per il 2021.

    Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole

    Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura deve tenere conto di quanto disposto in materia contributiva dal decreto legislativo n. 146/1997, che all’articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, sono elevate annualmente della misura di 0,20 puntipercentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

    Per l’anno 2021, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

    Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

    L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

    Conseguentemente, anche per l’anno 2021, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2021 per gli operai agricoli dipendenti

    Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

    Contribuzione Misura
    Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
    Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

     

    Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2021

    Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2021, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

    Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
    Non svantaggiati 100%
    Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
    Svantaggiati 68% 32%

     

    Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

SITO INPS

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