DL Agricoltura. Il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

ROMA – Ecco il DL Agricoltura pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quello che segue è il testo integrale.

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ per le imprese di interesse strategico nazionale. (24G00081) (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2024

Capo I

Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della
pesca e per la trasparenza dei mercati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta’ e dell’area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura –
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,
nonche’ dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia
di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della
Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I
e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche’
in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il
perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha
indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi,
determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni finalizzate a garantire l’approvvigionamento delle
materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali
all’esercizio delle attivita’ di produzione primaria, a sostenere il
lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella
cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell’acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di contrastare il
fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di implementare le
risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei
cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da
allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanita’
animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell’Unione
europea, nonche’ al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema
produttivo nazionale e la relativa filiera;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare il
coordinamento delle attivita’ e delle iniziative finalizzate a
mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della
specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere
la ripresa delle attivita’ economiche esercitate dalle imprese di
pesca e di acquacoltura, nonche’ a tutelare la biodiversita’ degli
habitat colpiti dall’emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di implementare
l’efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di garantire un
diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla
protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di
frodo e alla salvaguardia dell’ambiente, nonche’ un rafforzamento
delle politiche del mare;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare
ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la
continuita’ produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale, nonche’ di prevedere misure di
carattere procedimentale per garantire della tempestivita’ ed
efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione
civile e le politiche del mare, della difesa, dell’ambiente e della
sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal
conflitto russo-ucraino, ivi incluso l’approvvigionamento delle
materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle
attivita’ di produzione primaria, nonche’ di garantire il sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a
quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti
della crisi economica conseguente alla diffusione della specie
granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi
urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che,
nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari
almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente, previa
presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta
condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della
sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della
rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza
nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese
le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione
e’ modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata
della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le
eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita’,
nonche’ assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.
La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all’articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo
periodo e’ automaticamente differita del medesimo periodo di
sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato.
3. All’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ‹‹e agroalimentare›› sono sostituite dalle
seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura››;
b) dopo le parole: ‹‹degli approvvigionamenti alimentari,›› sono
inserite le seguenti: ‹‹nonche’ attraverso interventi destinati alla
copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto
delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e
dell’acquacoltura,››.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i decreti del Ministro dell’agricoltura, della
sovranita’ alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione
del beneficio della copertura degli interessi, dell’avvenuta
stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle
produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti
produttivi, derivanti da calamita’ naturali o eventi eccezionali o da
avversita’ atmosferiche assimilabili a calamita’ naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
nonche’ per i danni causati da animali protetti e prevedendo che
l’erogazione delle somme sia gestita dall’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo
per la sovranita’ alimentare di cui all’articolo 1, comma 424, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e’ incrementata di 10 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della
sovranita’ alimentare e delle foreste.
5. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di
32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell’intera filiera
produttiva di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, nonche’ ad imprese e consorzi della pesca e
dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla
crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.
6. All’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative
agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e’
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, per i quali le Autorita’ responsabili non hanno
provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni
i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo
1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli
avvisi di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in
scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) dopo l’articolo 16 e’ inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d’imposta per investimenti nella ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell’acquacoltura). – 1. Per l’anno 2024, alle imprese
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano
l’acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise,
ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita’ regionale 2022 – 2027, e’ concesso un contributo,
sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, sono agevolabili gli
investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonche’ all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla
realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili
non puo’ superare il 50 per cento del valore complessivo
dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definiti le modalita’ di accesso al beneficio
nonche’ i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del
credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni
di euro per l’anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui
all’articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti
effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31
dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate,
sono determinate le modalita’ per il rispetto del predetto limite.
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli
investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al
predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all’articolo
16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato a cura dell’Agenzia
delle entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di
euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 2

Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con
riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone
agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:
a) per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera
a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
b) per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. All’articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e’ soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in
merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei
provvedimenti di variazione, l’INPS procede alla pubblicazione, con
le modalita’ telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi
trimestrali di variazione di cui all’articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L’INPS e’ autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre
2024, con le modalita’ telematiche previste dall’articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
certificata o altra modalita’ idonea a garantire la piena
conoscibilita’.».
4. All’attuazione del presente articolo, l’INPS provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza
pubblica.

Art. 3

Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali

1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno
subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a
causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie
concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti
patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da
polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell’attivita’ economica
e produttiva di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4,
del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo
destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente
competenti, previa verifica del nesso di causalita’ tra gli eventi
climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita’ degli eventi
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene
sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande
di accesso al Fondo di solidarieta’ nazionale, di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a
fronte della declaratoria della eccezionalita’ di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e’ effettuata, nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del
Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza
con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi
finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarieta’ nazionale – interventi
indennizzatori, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e’ incrementata di 12 milioni per
l’anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al
comma 1 e 10 milioni di euro per l’attuazione delle misure di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente
quantificati in 12 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, nel
limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, e per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla
flavescenza dorata della vite di cui all’articolo 1, comma 433, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e’ incrementato di un ulteriore
milione di euro per l’anno 2024. All’onere derivante dal primo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 1, comma
515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ incrementata di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di
consentire l’operativita’ del Fondo e la sua gestione, compreso il
sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e
all’implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti
dal primo periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 225, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni
uniche nazionali di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e’ incrementata di 600.000 euro annui, a
decorrere dall’anno 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a
decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del
Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste.

Art. 4

Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«o-bis) “costo medio di produzione”: il costo medio di
produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al
Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste;
o-ter) “costo di produzione”: il costo relativo all’utilizzo
delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei
servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche
prevalenti nell’area di riferimento.»;
b) all’articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, e’ aggiunto,
infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei
costi di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle
relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel
rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera o-ter)»;
d) all’articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano
il funzionamento e l’organizzazione dei mercati all’ingrosso dei
prodotti agroalimentari, e’ inserito l’obbligo di osservare la
normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese della filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma
6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all’interno dei
mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.
6-quater. L’accertata violazione della normativa in materia di
pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e
alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di
vendita all’interno dei mercati all’ingrosso, costituisce ipotesi di
grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il
gestore del mercato.»;
e) all’articolo 10, dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia
stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ consentito,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica
dell’ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione
nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto
in essere tutte le attivita’ idonee a elidere le conseguenze dannose
dell’illecito. In relazione all’illecito di cui all’articolo 3, comma
2, costituisce attivita’ idonea a elidere le conseguenze dannose
dell’illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso
oralmente. In relazione all’illecito di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), costituisce attivita’ idonea a elidere le conseguenze
dannose dell’illecito la modifica delle condizioni contrattuali
eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della
corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da
quest’ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell’intero importo
convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
per lo svolgimento delle attivita’ di propria competenza finalizzate
alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto
Istituto 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5
milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste.
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi
informatici a disposizione dell’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al
suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All’onere
derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere
dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.

Art. 5

Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’installazione
degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui
all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti,
e’ consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia’
installati, a condizione che non comportino incremento dell’area
occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8.
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla
costituzione di una Comunita’ energetica rinnovabile ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
nonche’ in caso di progetti attuativi delle altre misure di
investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e
dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del
PNRR.».
2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione
ambientale gia’ avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Capo II
Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e
della tubercolosi bovina e bufalina, nonche’ per il contenimento del granchio blu

Art. 6

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al
comma 2, dopo le parole: «igienico-sanitario» sono inserite le
seguenti: «ivi incluse le epizoozie suscettibili di diffusione negli
allevamenti di animali, nonche’»;
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina
africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale
per gli interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, e’ rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15
milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente
periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro
per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del
Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 9-ter e’ inserito il seguente:
«9-quater. Per l’esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis,
nonche’ per l’espletamento delle ulteriori competenze assegnate con
il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono
autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;
b) dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica
correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il
potenziamento delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile). – 1. Al fine di prevenire e
contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla
complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla
diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli
articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
all’articolo 1 del presente decreto, nonche’ le misure adottate dal
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992,
sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi
dell’articolo 89, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di
specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo
equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177
unita’ del personale delle Forze armate e’ autorizzato a svolgere il
servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici
mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative
spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di
euro 1.750.000 per l’anno 2024 e di euro 1.250.000 per l’anno 2025,
sono a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della
diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato
nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1 possono essere
corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti
massimi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore
mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi
territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all’esecuzione delle attivita’ di cui al comma
1, al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei
carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui
all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute 24 agosto
2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto
2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e
puo’ procedere alla identificazione di persone, anche al fine di
prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo
l’incolumita’ di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge
l’attivita’, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai
fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu’ vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell’esecuzione
delle operazioni di bio-regolazione, puo’ utilizzare le dotazioni di
armamento di cui e’ fornito, ove compatibili con le attivita’ di cui
al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al
comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale
dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste
suina africana, sono a carico di quest’ultimo.
6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui
all’articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse
finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni
territorialmente interessate, l’attivazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi
territoriali e disponibili, al fine di supportare le attivita’ di
superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai
sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di
trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque,
da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli
animali. Le strutture di protezione civile delle regioni
territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea
formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e
fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale,
attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di
cui al comma 8, autorizzando l’applicazione dei benefici di cui agli
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per
l’anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilita’ presenti sulla
contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario di cui
all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A
tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di
intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i
sub-commissari di cui all’articolo 2, comma 9-bis, del quadro
esigenziale in correlazione alle attivita’ necessarie all’attuazione
del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al
conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del
comma 6.
8. Il Commissario straordinario e’ autorizzato a integrare la
pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per
fronteggiare il contesto d’urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, sono
definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui
all’articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all’attuazione della
pianificazione commissariale.».

Art. 7

Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della
diffusione e della prolificazione della specie granchio blu
(Callinectes sapidus), di impedire l’aggravamento dei danni inferti
all’economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la
ripresa delle attivita’ economiche esercitate dalle imprese di pesca
e di acquacoltura, nonche’ di contribuire alla difesa della
biodiversita’ degli habitat colpiti dall’emergenza, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e’ nominato il Commissario straordinario nazionale per il
contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della
prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il
Commissario straordinario e’ individuato tra i soggetti dotati di
professionalita’ specifica e di competenza gestionale per l’incarico
da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la
medesima procedura di cui al primo periodo si puo’ provvedere alla
revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle
funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi
degli oneri a carico dell’amministrazione. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l’anno 2024 e di
132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.
2. Con una o piu’ ordinanze del Commissario straordinario, adottate
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della
struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario
nell’esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino
alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario.
3. Alla struttura di cui al comma 2 e’ assegnato un contingente di
personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche
amministrazioni:
a) n. 1 unita’ dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste;
b) n. 1 unita’ dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica;
c) n. 1 unita’ dal Ministero dell’economia e delle finanze;
d) n. 1 unita’ dal Ministero del turismo;
e) n. 1 unita’ dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle
capitanerie di porto;
f) n. 1 unita’ dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) n. 1 unita’ dal Ministero della salute.
4. Il contingente di cui al comma 3 e’ integrato, nei limiti di
ulteriori 6 unita’, dal personale, non dirigenziale, degli enti
territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti
predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al
comma 2, non appartenente al Ministero presso cui e’ collocata la
struttura, e’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva
lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la
corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di
compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e’ autorizzata la
spesa di euro 65.841 per l’anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della
sovranita’ alimentare e delle foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste un
piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della
diffusione e della prolificazione della specie granchio blu
(Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo
periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversita’ degli habitat colpiti
dall’emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la
progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere
l’invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l’aggravamento dei danni
inferti all’economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attivita’
economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario
straordinario puo’ avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA). Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del
piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con
decreto interministeriale.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresi’, all’attuazione
delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a
mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le
provincie autonome interessate dalla misura o dall’intervento oggetto
di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
8. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il
Commissario straordinario puo’ avvalersi, altresi’, senza alcun onere
a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.
9. All’attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1
milione di euro per l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025 e
6 milioni di euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si
provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024, 1,5
milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024, 1,5
milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste,
mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita’ espletate,
con l’indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche
in funzione delle eventuali criticita’ riscontrate.
11. Al Commissario straordinario e’ intestata apposita contabilita’
speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono
le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Art. 8

Misure urgenti per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina

1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della
tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l’efficacia delle misure
di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie,
e’ nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario
straordinario nazionale e’ nominato per un periodo di ventiquattro
mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo
massimo di ventiquattro mesi. L’incarico del Commissario
straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso
e’ compatibile con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di
coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei
territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e
caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE)
2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte
I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti
contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per la salute umana, animale e dell’ecosistema o per far
fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento e del principio di proporzionalita’ tra misure
adottate e finalita’ perseguite. Tali provvedimenti sono
tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal
provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 puo’
avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita’ analoghi a
quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al
sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento,
nonche’ funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo
del Commissario. L’incarico di sub-commissario e’ compatibile con
altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della
salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale,
assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni
dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle
spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette
funzioni, alla Direzione generale della salute animale puo’ essere
assegnato un contingente massimo di quindici unita’ di personale,
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e’ posto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso indisponibile
per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati
ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al
comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al
comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e
missioni e’ autorizzata la spesa di euro 76.720 per l’anno 2024, di
euro 125.160 per l’anno 2025 e di euro 54.800 per l’anno 2026. Agli
oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720
per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e quanto a euro
125.160,00 per l’anno 2025 ed euro 54.800,00 per l’anno 2026 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze l’anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute.

Capo III

Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Art. 9

Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuita’ nell’esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche’ nello svolgimento di compiti particolari e di elevata
specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati
all’Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell’ambito delle
competenze in materia ambientale, al codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 161-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia
agroalimentare). – 1. Per le esigenze connesse all’esercizio delle
funzioni di polizia agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, con
decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’agricoltura,
della sovranita’ alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono stabilite le competenze del personale
ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita’
ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo
personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di
garantire la terzieta’ dell’intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita’ di cui al comma 1, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono
individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell’Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere,
nonche’ le relative attivita’ di formazione e aggiornamento.»;
b) all’articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e’ sostituita
dalla seguente:
«a) Comando unita’ forestali, ambientali e agroalimentari, che,
ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di
stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i
compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela
ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica si avvale altresi’ del Comando unita’
forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
relativo Ministero. Il Comando unita’ forestali, ambientali e
agroalimentari e’ retto da un generale di corpo d’armata che esercita
funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto
all’organico. L’incarico di vicecomandante del Comando e’ attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;»;
c) all’articolo 174-bis, il comma 2-quater e’ sostituito dal
seguente:
«2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di
cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste e dell’ambiente e della sicurezza
energetica.».
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Capo IV
Norme in materia faunistica e venatoria nonche’ misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del
mare

Art. 10

Guardie venatorie

1. All’articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie
riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, delle
associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle quali
sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 11

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita’ idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la
proposta di elenco delle misure piu’ urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita’ idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita’ di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario,
per il territorio di competenza, le misure piu’ urgenti, di immediata
e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita’ idrica. Per le finalita’ di cui al presente comma gli enti
competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche
collaborano con le autorita’ di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita’ di bacino distrettuali
trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita’ idrica e per il
potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, gia’
contenute nelle programmazioni dell’ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre
2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ le
programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di
finanziamento europee, comprese quelle di competenza di
amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti, dell’ultimo quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle
autorita’ di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu’ urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, per il contrasto della scarsita’ idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di
cui all’Allegato A-bis e all’Allegato A-ter, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse
del Piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel
settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all’articolo 3 provvede,
in via d’urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui
all’Allegato A-bis e all’Allegato A-ter. Le relative risorse
confluiscono nella contabilita’ speciale di cui all’articolo 3, comma
2. Per gli interventi di cui all’Allegato A-ter, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita’ di
attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di
finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l’anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l’anno 2025, a
23,095 milioni di euro per l’anno 2026, a 22,877 milioni di euro per
l’anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l’anno 2028, a 9,864
milioni di euro per l’anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l’anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall’articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto
periodo, le parole «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono
inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo e’ soppresso;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare
nell’ambito della quota di risorse di cui all’articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le
seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu’ urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, di cui all’articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l’anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»;
c) all’articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli
Allegati A-bis e A-ter, di cui agli Allegati I e II al presente
decreto.

Art. 12

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare»,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il Dipartimento cura l’attuazione delle funzioni di indirizzo e
coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con
riferimento alle politiche del mare, previste dall’articolo 4-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, e’ adottato il
decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche
del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la
Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 e’ soppressa e le
relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche
del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici
dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ incrementata di due
unita’ di personale dirigenziale generale e di due unita’ di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all’unita’
di personale dirigenziale generale e alle due unita’ di personale
dirigenziale non generale gia’ assegnate alla struttura di missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo, e l’incarico di Capo del Dipartimento, possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui
all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine, e’ autorizzata la spesa di 930.791 euro
per l’anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall’anno 2025,
a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita’ di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
e’ assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita’ di personale
non dirigenziale gia’ assegnato alla struttura di missione di cui al
comma 2, un ulteriore contingente di cinque unita’ di personale non
dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
corrispondente incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da
pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto
contingente e’ collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso
si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso indisponibile
nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e’
autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l’anno 2024 e di
1.054.972 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e’ assegnato il contingente di esperti, nominati ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
gia’ attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del
presente articolo. Con il decreto di nomina e’ altresi’ determinato
il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita’, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo
incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, e nel limite di
spesa complessivo di 204.167 euro per l’anno 2024 e di 350.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data
di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando,
collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto
adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza
soluzione di continuita’ agli uffici di cui al comma 3 nell’ambito
del contingente di venti unita’ complessive di cui al comma 4, anche
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione,
effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta
data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti
di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo
istituto, adottati in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, in base
ai quali ne e’ stata disposta l’assegnazione alla predetta Struttura
di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli
incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4,
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente
comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di
soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto
dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti gia’
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al
comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per
l’anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l’anno 2024 e a 1.732.704 euro a
decorrere dall’anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 739.614 euro per l’anno 2024 e a 1.267.910 euro a
decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

Capo V
Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

Art. 13

Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuita’ operativa degli impianti ex ILVA

1. All’articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al
comma 1, dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino
a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 3,
comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All’articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per
l’attuazione del presente comma, il Ministero dell’economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 14

Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure
di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi
per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso
tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti sono nettamente insufficienti, e’ disposta la limitazione o
il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e’ disposta con
riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla
infrastruttura cui e’ specificamente riferibile la carenza
rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita’ e l’efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto
con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e’ ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal
presente comma e dall’articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1°
gennaio 2020, per il quale non si e’ conclusa nell’anno 2023 la
selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l’anno
2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’interno e quanto a euro
235.173 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2, all’articolo 17-bis
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le
parole: «specialita’ aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita’, al personale
che, nell’ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».

Art. 15

Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Sino a tale
data puo’ essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al
termine massimo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla
legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle
imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».
2. All’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se
ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita,
l’affittuario puo’ essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e’ risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una
relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al
Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di
sorveglianza.».

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 maggio 2024

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell’interno
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Crosetto, Ministro della difesa
Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
Nordio, Ministro della giustizia
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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