Piccola proprietà contadina: le norme che regolano l’agevolazione sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe

FIRENZE – L’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’istanza d’interpello n. 86/E del 2025 è tornata a ribadire un principio fondamentale del Diritto tributario già ripreso nel corso degli anni da numerose sentenze della Corte di Cassazione e applicabile anche all’agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina. Le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che esigono stretta interpretazione e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva.

I benefici in esse contemplati dunque, non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa. L’istanza di interpello ha ad oggetto il quesito di una società agricola composta da due soci, uno di questi avente la qualifica di coltivatore diretto, che afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all’articolo 2, comma 4bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, la società si chiede dunque se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita. La Società ritiene che la rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dal loro acquisto, non comporti la decadenza in quanto la vendita avverrà a favore di altro soggetto avente diritto, quale coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale iscritto alla rispettiva Gestione previdenziale INPS.

È a questo punto che L’Agenzia rispondendo alla società istante, richiama il principio secondo cui le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione, e, dunque, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma. Con particolare riferimento alla disciplina della piccola proprietà contadina che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, permette di assoggettare gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento, I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

L’Agenzia nel porre l’accento sulla stretta interpretazione della norma che regola la ppc, richiama in particolare le eccezioni al requisito minimo dei cinque anni di conduzione del fondo esplicitamente previsto dalla legge n.194/2009, ricordando come non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile. Coerentemente con quanto affermato sopra l’Agenzia ricorda, richiamando un’ulteriore sentenza della Corte di cassazione del 2022, che nel porre quale condizione di non decadenza dall’agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l’alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

La decadenza dall’agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infra-quinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest’ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.


FONTE – Dimensione Agricoltura – Maggio 2025

 

 

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