SIENA – La nuova normativa impone un limite massimo di 6 ore dall’arrivo delle olive sul piazzale del commerciante fino al frantoio.
SIENA – Con la Legge n. 206 del 2023, contenente Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, vengono introdotte importanti novità per la filiera dell’olio d’oliva vergine. Tra queste, l’articolo 9, comma 1, prevede una misura finalizzata a garantire maggiore tracciabilità e trasparenza nella fase iniziale della produzione olearia.
Per rendere operativa questa disposizione, il Decreto Ministeriale n. 460947 del 18 settembre 2024 ha definito le modalità applicative per la registrazione delle movimentazioni nel registro telematico dell’olio. Il decreto stabilisce che le nuove regole sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2025.
Per «commerciante di olive» si intende “l’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l’impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali.
Come specificato dalla Guida dell’ICQRF , le disposizioni non si applicano agli operatori
– ai “frantoi”, anche se acquistano e vendono olive;
– agli “olivicoltori” che vendono le olive prodotte in azienda.
Qualora gli olivicoltori invece integrassero la loro produzione olivicola con acquisti da terzi, rientrerebbero nella categoria dei «commercianti» con gli obblighi conseguenti di consegna e registrazione.
Ci rientra anche il caso di acquisto di olive come frutto pendente : il conteggio delle 6 ore inizia dal termine della raccolta della partita oggetto di consegna.
Diventa quindi importante la compilazione del DDT che deve accompagnare il prodotto : il documento deve riportare espressamente gli orari di acquisto e consegna al frantoio completata da una specifica frase descrittiva.
Il sistema telematico, allo stato attuale, non consente una specifica gestione dell’orario di acquisizione delle olive da parte dei «commercianti» in quanto nei codici operazione non è presente il campo per la sua indicazione. Pertanto, è necessario ricorrere al campo “Note”. Tuttavia, sarà comunque possibile effettuare la tracciabilità delle olive in base all’orario di acquisizione/cessione in quanto questo verrà evidenziato nella “reportistica” in “stampa movimentazioni” del registro.
FONTE – Cia Siena Dimensione Agricoltura – Ottobre 2025