Trasporto carburante agricolo: obbligo della cisterna

Come per tante altre materie, le norme nazionali e locali chiamate a disciplinarle non risolvono tutte le problematiche che si possono presentare nel tempo. Un esempio di ciò è rappresentato dal deposito, trasporto ed impiego dei carburanti ad uso delle aziende agricole. Se l’impresa agricola è frammentata in porzioni di terreno distanti tra loro e non dotati di contenitori-distributori mobili di carburante, come è possibile spostare lo stesso per il rifornimento dei mezzi necessari per le lavorazioni soprattutto quando vi è la necessità di percorrere tratti di strada pubblica? In tale situazione, oltre ad un’analisi combinata delle norme, occorre un applicazione di buon senso delle stesse. Il "contenitore-distributore mobile" è la tradizionale cisterna (a norma) destinata a contenere il carburante agricolo. Viene installato all’interno delle aziende per il rifornimento in loco delle macchine agricole nella disponibilità dell’azienda. Può essere trasportato solo se scarico.

Il caso della Toscana – La legge regionale Toscana 19/2004, in vigore limitatamente alla parte inerente i carburanti, dispone che il prelievo ed il trasporto di carburanti in recipienti mobili superiori a 100 ed inferiori a 1000 litri da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio. In altre regioni è prevista l’autorizzazione.

La norma – La norma fa riferimento al prelievo presso gli impianti stradali, ma in assenza di disposizioni specifiche per i depositi ad uso agricolo, riteniamo opportuno mutuarla alle nostre esigenze. Il carburante in questione è stato assegnato all’azienda agricola dalla Regione anche per i terreni lontani dal centro aziendale, magari sprovvisti di contenitore-distributore mobile. In questa ipotesi riteniamo si possa ovviare in questi termini:
a) utilizzare un contenitore trasportabile o cisterna mobile, specificatamente omologato e periodicamente sottoposto a controllo;
b)caricarla su un mezzo idoneo, nel rispetto della portata del mezzo stesso;
c)riempirla con la quantità di gasolio strettamente necessario alle lavorazioni che devono essere svolte, prelevato dal contenitore-distributore mobile;
d)accompagnare il trasporto con un "auto" DDT da conservare anche al termine dei lavori;
e) effettuare una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio.
In questi termini si attenuano anche le disposizioni previste dalla normativa ADR, ovvero, la normativa comunitaria ed Onu per il trasporto delle sostanze pericolose. Il trasporto come descritto, assume il ruolo di trasporto di grandi imballaggi alla rinfusa o GIR.

Da Dimensione agricoltura, settembre 2009

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