Credito d’imposta 4.0 Nuove risposte dell’Agenzia delle entrate

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FIRENZE – Solo conferme, nessuna novità. Potrebbe essere questa la sintesi del contenuto di alcuni recenti pronunciamenti dell’Agenzia delle entrate, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti sul tema Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, meglio
conosciuto come Credito d’imposta 4.0.

Una delle richieste di chiarimento riguarda la sovrapposizione temporale delle disposizioni normative che hanno disciplinato in modo diverso lo stesso credito, occorsa per gli
investimenti effettuati nel 2020/2021.

La sovrapposizione riguarda gli investimenti in beni “ordinari”, quelli non tecnologicamente avanzati (non 4.0), effettuati nel periodo 16 novembre 2020/30 giugno 2021 e quelli inerenti i beni “materiali ed immateriali Industria 4.0”, quelli tecnologicamente
avanzati, effettuati nel periodo 1° gennaio 2020/31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risultava accettato dal venditore ed è
stato effettuato il pagamento di acconti pari ad almeno il 20%.

La data spartiacque è il 15 novembre 2020:

la norma dispone che qualora entro la stessa data, per gli investimenti realizzati e completati entro il 30 giugno 2021, l’acquirente ha effettuato l’ordine vincolante ed è stato
effettuato il versamento di almeno il 20% del costo, si applicano le meno vantaggiose disposizioni della legge di Bilancio 2020; per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020/31 dicembre 2022, comprese le “prenotazioni” effettuate entro il
31 dicembre 2022 di beni effettivamente acquisiti entro il 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni più vantaggiose introdotte dalla legge
di Bilancio 2021.

L’altra richiesta di chiarimento riguarda la regolarizzazione della dicitura da riportare sulle
fatture inerenti l’investimento. Prima che l’Amministrazione Finanziaria effettui i controlli, il beneficiario del credito d’imposta dovrà:

a) se le fatture sono in formato cartaceo, annotare in modo indelebile (a penna o con un timbro), i riferimenti della norma agevolativa;
b) in caso di fatturazione elettronica transitante dallo SDI, stampare il documento e procedere come riportato al punto

a), oppure potrà integrare elettronicamente la medesima annotazione sulla fattura elettronica ed inviare allo SDI la stessa come “autofattura” (inversione contabile).

L’ultimo quesito riguarda il cosiddetto “cumulo”, ovvero, come deve procedere il beneficiario del credito d’imposta che ha ottenuto altre agevolazioni per lo stesso bene, grazie alle quali ha superato il 100% del costo.

Dato che le norme istitutive dispongono la cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni, non è impossibile che beneficiando anche di altri interventi, compresi i risparmi d’imposta (Irpef, Ires, Irap), l’importo ottenuto superi il costo di acquisto. Pertanto, se dalla sommatoria tra:

a) credito d’imposta;
b) contributi nazionali, regionali ed
altre agevolazioni cumulabili;
c) risparmio d’imposta Irpef, Ires ed
Irap derivante dalla detassazione del credito; risulta una somma eccedente il costo
del bene, il beneficiario deve ridurre l’importo del credito fino al 100% del costo del bene

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