Cessione di beni strumentali. Imposta di registro o Iva?

campagna_lucana_1.jpgCon una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’assoggettamento all’imposta di registro od Iva della cessione di beni strumentali di proprietà di due coniugi, uno imprenditore, l’altro no. In particolare si tratta di un terreno agricolo, qualificato quale area edificabile di proprietà in comunione legale tra i suddetti coniugi.

L’Agenzia delle entrate contestava l’applicazione per entrambi dell’imposta di registro in misura fissa, dato che la cessione del bene era soggetta ad Iva. L’Agenzia sosteneva che la cessione era stata correttamente tassata da parte del coniuge imprenditore agricolo, mentre la moglie avrebbe dovuto assoggettare ad imposta di registro proporzionale (oltre che all’imposta ipotecaria e catastale), il 50% dell’importo. Ribaltando il risultato della Commissione tributaria regionale (la Commissione provinciale aveva data ragione ai contribuenti), la Cassazione ha stabilito che correttamente per come avvenuto, l’intera cessione doveva essere assoggettata ad Iva.

La decisione della Suprema Corte, basa i suoi fondamenti sulla disciplina della comunione legale. In tale evenienza la comproprietà non si può determinare per quote indivise ma in una sorta di indefinita comproprietà del bene. Citando la numerosa e prevalentemente unanime giurisprudenza oltre che documenti di prassi, i giudici di Cassazione hanno affermato che l’assoggettamento ad Iva della cessione effettuato da parte del marito imprenditore, risolve definitivamente le imposte dovute per la cessione del bene, in quanto tale Imposta, “assorbe” ogni altro assoggettamento ad imposte presunto.

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