Vendita e somministrazione di alcolici. Ripristinata la licenza spiriti anche per gli agriturismo

Ciò che due anni fa è stato fatto “uscire dalla porta principale”, rientra adesso dalla medesima porta: la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che ne erano state dispensate nel 2017, torna di nuovo obbligatoria. Insieme a ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, anche gli agriturismo, enoturismo, ecc. nei quali si somministrano alcolici, devono dotarsi della licenza spiriti e per farlo devono presentare alle Dogane una denuncia di attività. Sono escluse le imprese che
somministrano prodotti alcolici in occasione di fiere, sagre, ecc. mentre è al momento consigliabile, vista la banale prassi procedurale, di effettuare la denuncia e dotarsi della licenza, alle imprese che strutturalmente effettuano degustazioni di alcolici.

Le imprese che avevano già effettuato la denuncia ed erano quindi già dotate della licenza, devono solo esporla. In caso di smarrimento possono richiederne copia all’Agenzia locale delle Dogane. Chi invece ne è sprovvisto, è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività all’Agenzia locale delle Dogane entro il 31 dicembre 2019. Due le modalità di denuncia: tramite il SUAP del comune, magari in abbinamento ad altre comunicazioni da effettuare inerenti l’attività obbligata all’adempimento, oppure inviando per raccomandata la domanda redatta sull’apposito modello in bollo da 16 euro, allegando la copia del documento di identità del richiedente e spillando nella domanda stessa una seconda marca da bollo da 16 euro.

Quest’ultima marca da bollo verrà apposta sulla licenza dall’Agenzia delle Dogane al momento del rilascio. Da ultimo, si raccomanda agli interessati già in possesso della licenza, di verificare eventuali variazioni sostanziali, con obbligo di comunicazione, intervenute successivamente al rilascio e non già comunicate all’Agenzia delle Dogane.

Informazione pubblicitaria